scudo ANNV Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana-Nastro Verde
scudo ANNV Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana-Nastro Verde
Venerdì 19 Aprile 2024

INDICE

TITOLO I » PRINCIPI GENERALI

Art.   1 – Fondazione
Art.   2 – Appartenenza
Art.   3 – Denominazione
Art.   4 – Principi
Art.   5 – Durata del Sodalizio

TITOLO II » SOCI

Art.   6 – Soci e Categorie
Art.   7 – Iscrizione dei Soci
Art.   8 – Albo dei Soci
Art.   9 – Diritti dei Soci
Art. 10 – Doveri dei Soci
Art. 11 – Esclusione dei Soci

TITOLO III » ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Art. 12 – Organi Sociali
Art. 13 – Compiti dell’Assemblea Nazionale
Art. 14 – Riunioni dell’Assemblea
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea
Art. 16 – Delegati all’Assemblea Nazionale
Art. 17 – Ammissione all’Assemblea
Art. 18 – Assemblea Elettorale
Art. 19 – Validità dell’Assemblea

TITOLO IV » ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Art. 20 – Consiglio Direttivo Nazionale
Art. 21 – Elezioni del Consiglio Nazionale
Art. 22 – Comitato Direttivo Centrale
Art. 23 – Surroga del Consiglio Nazionale
Art. 24 – Convocazione del Consiglio Nazionale
Art. 25 – Poteri del Consiglio Nazionale
Art. 26 – Rappresentanza e Prerogative del Presidente
Art. 27 – Nomina e compiti del Segretario Nazionale
Art. 28 – Servizio Nazionale Federativo del Volontariato
Art. 29 – Delegazione Nazionale delle Dame Mauriziane
Art. 30 – Coordinamento Territoriale

TITOLO V » SEZIONE

Art. 31 – Organo Periferico
Art. 32 – Istituzione
Art. 33 – Intitolazione
Art. 34 – Iscrizione dei Soci
Art. 35 – Pagamento della quota
Art. 36 – Residenza del Socio

TITOLO VI » ORGANI SEZIONALI

Art. 37 – Organi Sezionali
Art. 38 – Consigliere Consultivo
Art. 39 – Delegazioni
Art. 40 – Gruppi di volontariato
Art. 41 – Gruppo di Dame Mauriziane
Art. 42 – Approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale
Art. 43 – Rappresentanza e Prerogative del Presidente
Art. 44 – Convocazione dell’Assemblea Sezionale
Art. 45 – Modalità Convocazione Assemblee Sezionali

TITOLO VII » COLLEGI NAZIONALE E SEZIONALE DEI REVISORI E PROBIVIRI

Art. 46 – Compiti e attività di Controllo del Collegio Nazionale
Art. 47 – Collegio dei Revisori Sezionali
Art. 48 – Collegi Nazionale e Sezionale dei Probiviri

TITOLO VIII » DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 49 – Provvedimenti
Art. 50 – Competenza
Art. 51 – Procedura per provvedimenti Disciplinari
Art. 52 – Effetti dei Provvedimenti

TITOLO IX » DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E VARIE

Art. 53 – Richiami al Regolamento

TITOLO I » PRINCIPI GENERALI
ART.  1
(Fondazione)
L’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana - Nastro Verde - è stata costituita in Como presso il notaio Dott. Pasquale INNELLO il 14 luglio 1969, repertorio n. 2757, registrato nella stessa città il 17 luglio 1969 al n. 21523. È stata confermata con nuovo atto notarile in data 15 luglio 1971, n. 53236 di repertorio, n. 21481 di raccolta del Dott. Francesco BUONERBA, notaio in Lecce, e registrato in Lecce 26 luglio 1971 al n. 3603. Il Nuovo Statuto, approvato in Roma il 18 febbraio 1976, e confermato lo stesso giorno con verbale n. 4 dell’Assemblea Nazionale a rogito Notaio GIAMBELLUCA C. - repertorio n. 29672 - fascicolo 6854, è stato modificato in Roma in data 25 marzo 1998 dall’Assemblea Generale Straordinaria con verbale n. 13, a rogito Notaio de MARTINO-CIARLO. Ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero della Difesa, con Decreto Ministeriale del 18 agosto 1998, in base allo Statuto del 25 marzo 1998.
ART.  2
(Appartenenza)
Possono far parte dell’Associazione, nella categoria dei soci effettivi, tutti gli Ufficiali e Sottufficiali che appartengano o abbiano appartenuto alle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e Guardia di Finanza, sia in servizio che in congedo, decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana o Gualbertiana, che ne facciano domanda. Possono essere iscritti, inoltre, in categorie diverse, coloro che abbiano prestato o prestino servizio quali Ufficiali o Sottufficiali o Sergenti ovvero dei ruoli di Ispettori, Sovrintendenti e Graduati nelle FF.AA. e nei Corpi Armati dello Stato che sono stati insigniti della Croce d’Argento o d’Oro o d’Oro con Stelletta di Anzianità di Servizio. Possono essere infine iscritti i familiari dei mauriziani, simpatizzanti del Sodalizio ed altri sodalizi.
ART.  3
(Denominazione e Vessilli)
L’Associazione assume la denominazione sociale “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DECORATI DI MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA - “NASTRO VERDE”. Ha sede legale e amministrativa in Roma, senza pregiudizio per eventuale trasferimento o istituzione di sede operativa in altra città. La Presidenza Nazionale e le Sezioni sono dotate di Bandiera Nazionale e di Labaro conformi al modello allegato al Regolamento. I Presidenti di Sezione possono dotare di Bandiera Nazionale anche le dipendenti Delegazioni.
ART.  4
(Principi)
L’Associazione NASTRO VERDE è apolitica ed apartitica, non ha finalità di lucro e sorge con lo scopo di:
  1. mantenere il culto dell’ideale di Patria e di tenere vive le tradizioni delle FF.AA.;
  2. incrementare rapporti di collaborazione e di cameratismo con il personale in servizio astenendosi peraltro da ogni interferenza in questioni riguardanti la disciplina, l’ordinamento e l’attività dello stesso;
  3. valorizzare il sacrificio dei Caduti e dei mutilati di tutte le guerre e per cause di servizio;
  4. riallacciare e cementare i legami dell’assistenza reciproca e sviluppare i principi etici della mutualità;
  5. realizzare a favore degli iscritti e delle loro famiglie, nei limiti delle proprie possibilità, l’assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica; rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli associati, le altre Associazioni combattentistiche e d’Arma e patriottiche ed i Mauriziani in servizio;
  6. valorizzare le benemerenze dei Mauriziani, tutelarne il prestigio e rendere i decorati mauriziani esempio di virtù civiche a tutti i cittadini;
  7. curare iniziative editoriali di natura militare, Sociale e culturale, attraverso pubblicazioni di periodici rivolti agli associati;
  8. svolgere attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso) nelle emergenze e in altri eventi previsti dalla normativa vigente favorendo la costituzione di apposite Organizzazioni di volontariato denominate Nuclei; fare attività di mutuo soccorso in termini di sussidiarietà a richiesta dello Stato ed Enti Locali, affiancando le altre associazioni interessate avvalendosi anche del supporto di propri esperti iscritti che hanno prestato servizio nelle varie Armi delle FF.AA. e Corpi militari (Sanità militare, Genio ecc.);
  9. fare attività di volontariato ordinario istituendo apposite organizzazioni operanti nel terzo settore denominati Gruppi; le Organizzazioni di Volontariato Ordinario e Protezione Civile sono disciplinate in apposito capitolo ed eleggono un unico loro rappresentante che entra a far parte di diritto fra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale e Nazionale;
  10. promuovere iniziative volte a concorrere efficacemente la lotta contro il cancro, l’A.I.D.S., attraverso seminari autorizzati dalle competenti autorità presso gli Istituti d’istruzione militare e civile avvalendosi dei propri associati, non in servizio, aventi specifica competenza nel settore interessato (Sanità militare, servizi antisofisticazione, ecologia, ambientale);
  11. concorrere alla protezione della natura, dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, fornendo, in caso d’emergenza ed a richiesta degli Enti locali, valida collaborazione con le modalità di cui al punto i) di quest’articolo. Per l’assolvimento dei compiti dì cui sopra l’Associazione s’impegna a stabilire rapporti di collaborazione anche con altre Associazioni combattentistiche e d’Arma, Istituti di formazione civile, militari ed altre organizzazioni sociali.
ART.  5
(Durata del Sodalizio)
La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo e per il suo scioglimento dovranno essere osservate le norme previste da questo Statuto.
TITOLO II » SOCI
ART.  6
(Categorie di Soci)
I Soci dell’Associazione “NASTRO VERDE” si suddividono nelle seguenti categorie:
  1. d’ONORE;
  2. BENEMERITI;
  3. EFFETTIVI;
  4. SPECIALI;
  5. FAMILIARI;
  6. SIMPATIZZANTI;
  7. COLLETTIVI.
Art.  7
(Iscrizione dei Soci)
L’iscrizione nell’albo dei Soci d’Onore e Benemeriti avverrà a cura della Presidenza Nazionale, su segnalazione dei Presidenti di Sezione o dei Coordinatori Territoriali, previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale o, in sua vece, del Comitato Centrale. Il Presidente Nazionale può nominare Motu proprio Soci nelle predette categorie, dandone notizia al Consiglio Direttivo Nazionale. L’iscrizione nell’albo dei Soci Effettivi, Speciali, Familiari, Simpatizzanti e Collettivi avverrà a domanda dell’interessato, indirizzata alla Sezione e corredata dei prescritti documenti.
ART.  8
(Albo dei Soci)
La Segreteria Nazionale e di Sezione deve tenere un Albo dei Soci suddiviso per categorie e con la data di iscrizione, nonché un elenco annuale per il controllo dei soci che rinnovano il tesseramento.
ART.  9
(Diritti dei Soci)
Non possono rivestire cariche Sociali all’interno dell’Associazione i Soci in servizio attivo. I Soci hanno diritto a:
  1. intervenire all’assemblea della Sezione cui appartengono, esercitandovi i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto e dal regolamento;
  2. frequentare i locali dell’Associazione a norma dei regolamenti in vigore;
  3. fregiarsi del distintivo Sociale;
  4. godere in generale di tutti i vantaggi morali, mutualistici, assistenziali ed economici offerti dall’Associazione e dai servizi da essa organizzati.
ART. 10
(Doveri dei Soci)
Ogni Socio ha il dovere di cooperare al miglioramento morale e materiale dell’Associazione, evitando ogni atteggiamento o manifestazione contrari ai principi delle Forze Armate.
ART. 11
(Esclusione dei Soci)
Non possono far parte dell’Associazione coloro che:
  1. siano stati radiati dai ruoli delle FF.AA.;
  2. abbiano riportato condanne o patteggiamenti per delitti non colposi.
Gli associati sottoposti a procedimento penale per reati di cui alla lettera b) del comma precedente, hanno il dovere morale di autosospendersi sino a che la sentenza non sia passata in giudicato. In caso contrario sarà sospeso d’ufficio dal Consiglio Direttivo Nazionale, su segnalazione della Sezione competente.
TITOLO III » ORGANI SOCIALI NAZIONALI
ART. 12
(Organi Sociali Nazionali)
Sono organi Sociali dell’Associazione:
  1. Assemblea Nazionale dei Presidenti (o Membri appositamente delegati);
  2. Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. Comitato Direttivo Centrale;
  4. Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  5. Collegio Nazionale dei probiviri;
  6. Sezioni Regionali, Interregionali, Provinciali e Interprovinciali e loro Delegazioni.
ART. 13
(Compiti dell’Assemblea Nazionale)
In seduta ordinaria delibera in materia di ordinaria amministrazione ed inoltre ha facoltà di:
  1. nominare il Presidente Emerito;
  2. eleggere il Presidente, i Vicepresidenti ed i Consiglieri Nazionali;
  3. nominare il Collegio Nazionale dei Revisori;
  4. nominare il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  5. approvare il resoconto morale e finanziario dell’anno precedente e ratificare il bilancio preventivo dell’anno in corso;
  6. stabilire la misura della quota di ammissione a Socio, dei contributi annuali e le rispettive percentuali spettanti alla Presidenza Nazionale ed alla Sezione.
ART. 14
(Riunioni dell’Assemblea)
L’Assemblea Nazionale si riunisce ogni anno entro tre/quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale e quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Nazionale o ne sia stata fatta esplicita richiesta per iscritto da almeno un terzo delle Sezioni esistenti.
ART. 15
(Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea Nazionale è indetta dal Presidente Nazionale che la presiede, presso la sede Sociale e comunque nel territorio nazionale mediante avviso comunicato anche con posta elettronica. L’avviso deve indicare, la data, l’ora ed il luogo sia della prima che della seconda convocazione, il programma per lo svolgimento dei lavori e contenere per esteso l’ordine del giorno. Nell’ordine del giorno è vietato l’inserimento della voce “varie” o simile e sono comunque nulle la proposizione, la trattazione e le deliberazioni dell’Assemblea prese su argomenti non portati esplicitamente nell’ordine del giorno. In casi particolari, per motivi logistici ed economici, il Presidente Nazionale può indire congiuntamente il Consiglio e l’Assemblea Nazionale. All’Assemblea possono essere invitate anche altre persone per motivi diversi o attinenti all’ordine del giorno.
ART. 16
(Membri dell’Assemblea Nazionale)
Il Presidente della Sezione è di diritto Membro dell’Assemblea Nazionale, il quale rappresenta i Soci della stessa. In caso di sua impossibilità viene sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere Sezionale, previa sua delega scritta. Il voto del Membro ha un valore proporzionale in base al numero dei Soci Effettivi iscritti nella propria Sezione che risultino in regola con i pagamenti delle quote. La proporzione, valutata in ambito nazionale, sarà stabilita nel Regolamento di esecuzione del presente Statuto. I Membri delegati non possono delegare le proprie attribuzioni.
ART. 17
(Ammissione all’Assemblea)
Per avere diritto a partecipare all’assemblea ciascun Membro dovrà ottenere dalla Segreteria Generale dell’Associazione il certificato d’ammissione all’assemblea. Detto documento, a firma del Segretario Generale, dovrà attestare il riconoscimento nella qualità di Membro ed inoltre precisare il numero dei voti validi di cui è portatore riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente.
ART. 18
(Assemblea Elettorale)
L’Assemblea Nazionale Elettorale è presieduta dal Presidente Nazionale. In caso di sua assenza o impedimento subentrano, nell’ordine, il Vicepresidente Vicario ed il Vicepresidente. Prima di procedere alle elezioni vengono individuati, tra i Membri presenti non candidati, il Presidente dell’assemblea elettorale, il Segretario e tre scrutatori che, su parere conforme dell’Assemblea, sono addetti al controllo dei certificati d’ammissione all’assemblea, al conteggio dei voti e alla proclamazione degli eletti. Tutti i Soci effettivi possono candidarsi, eccezion fatta per quelli colpiti da provvedimento di sospensione o che non abbiano rinnovato il tesseramento entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Possono candidarsi anche i Soci d’Onore e Benemeriti, decorati di Medaglia d’oro Mauriziana, a condizione che abbiano effettuato con continuità, anno per anno, dei versamenti non inferiori alla quota sociale. Della seduta viene redatto verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.
ART. 19
(Validità delle Assemblee)
In seduta ordinaria ed elettorale, l’assemblea sarà validamente costituita:
  • in prima convocazione con l’intervento della maggioranza dei Membri aventi diritto e le deliberazioni relative saranno valide con l’approvazione della maggioranza dei loro voti;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto e le relative deliberazioni saranno valide con l’approvazione di tanti voti che rappresentino la maggioranza di quelli risultanti presenti all’atto della votazione.
In seduta straordinaria sarà validamente costituita:
  • sia in prima che in seconda convocazione con l’intervento di almeno il 51% dei Membri aventi diritto e le deliberazioni relative saranno valide con l’approvazione del 51% dei voti degli aventi diritto a partecipare alla votazione. Nel caso in cui nemmeno in seconda convocazione fosse possibile raggiungere le maggioranze prescritte, l’assemblea straordinaria dovrà essere riconvocata entro un mese ed allora saranno valide le medesime maggioranze stabilite per le sedute ordinarie. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.
TITOLO IV » ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI
ART. 20
(Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale riassume le più alte funzioni esecutive dell’Associazione e realizza su scala nazionale le finalità dell’Associazione. È composto da:
  • Un Presidente Nazionale;
  • Due Vicepresidenti Nazionali;
  • Otto Consiglieri Nazionali.
Le cariche di:
  • Segretario Generale con funzioni Amministrative;
  • Vicesegretario Generale con funzioni di tesoriere ed economo;
  • Coordinatore Nazionale per il Volontariato;
  • Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane;
  • Coordinatore Territoriale;
  • Consigliere di rappresentanza per soci non effettivi;
non sono elettive e vengono assegnate nominativamente dal Consiglio Direttivo. I Soci che ricoprono le citate cariche possono partecipare alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea Nazionale, ma senza diritto di voto. Le gerarchie Sociali sono di carica e non di grado e non sono retribuite.
Ai Soci che ricoprono cariche Sociali spetta però il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Presidenza Nazionale.
ART. 21
(Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Presidenti, i quali rappresentano i Soci. La votazione è in forma diretta e ciascun Membro è portatore di tanti voti quanti sono i Soci Effettivi iscritti della propria Sezione, in regola con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente. Per la procedura di esecuzione si rinvia al Regolamento.
ART. 22
(Nomina del Comitato Direttivo Centrale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Direttivo Centrale composto dai seguenti cinque suoi componenti: il Presidente Nazionale, i due Vicepresidenti Nazionali, il Presidente della Sezione presso cui ha sede legale la Presidenza Nazionale, un altro Presidente di Sezione a turno, in ordine alfabetico di Sezione, con durata semestrale. Partecipa anche il Segretario Generale, senza diritto di voto.
Si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale per trattare argomenti urgenti o comunque ininfluenti sull’attività principale del Sodalizio. La convocazione deve essere segnalata contestualmente agli altri Consiglieri Nazionali, i quali hanno comunque facoltà di intervenire o di segnalare, in tempo utile, eventuali ulteriori argomenti da trattare.
ART. 23
(Surroga del Consiglio Direttivo Nazionale)
Quando per dimissioni o per altra causa, dovesse venire a mancare uno o più dei Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio stesso provvederà alla sua integrazione nominando il socio, primo dei non eletti, sino alla normale scadenza del mandato. In mancanza di questi il Presidente Nazionale indica un socio ritenuto idoneo e disponibile da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
ART. 24
(Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato, per disposizione del Presidente, dal Segretario Generale mediante lettera spedita al domicilio di ciascun Consigliere almeno otto giorni prima dell’adunanza ovvero tramite posta elettronica, salvo casi d’urgenza in cui è valido qualunque mezzo di comunicazione.
Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
Quando si devono approvare i bilanci, la convocazione va estesa anche ai Revisori dei Conti, ai quali spetta partecipare senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente e comunque almeno una volta l’anno, o ne sia stata fatta richiesta da almeno sette Consiglieri.
ART. 25
(Poteri del Consiglio Direttivo Nazionale)
Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’Associazione e sono ad esso riconosciute tutte quelle facoltà che non siano espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto all’Assemblea Nazionale.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta fra l’altro la gestione dei fondi dell’Associazione, affidare incarichi professionali di qualunque natura, stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e privati, accettare donazioni, istituire nuove Sezioni dell’Associazione ovunque lo ritenga opportuno, stabilendone i limiti della competenza territoriale ed i rispettivi poteri, redigere regolamenti da sottoporre comunque all’approvazione dell’Assemblea Nazionale, predisporre i bilanci da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea, vigilare sulla regolare compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Sezioni.
ART. 26
(Rappresentanza e Prerogative del Presidente)
Il Presidente Nazionale, coadiuvato dai Vicepresidenti, ha la rappresentanza ufficiale e legale dell’Associazione, vigila che ne sia mantenuto sempre alto il prestigio ed assicura i collegamenti con le massime autorità civili e militari. È coadiuvato dal Coordinatore Nazionale al Volontariato e dalla Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane, per i specifici settori di competenza.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, subentrerà il Vicepresidente Vicario ed in mancanza di questi il secondo Vicepresidente.
ART. 27
(Nomina e Compiti del Segretario Generale)
Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. E così per il Vice Segretario Generale, con funzioni di Tesoriere ed Economo, che può anche essere lo stesso Segretario Generale. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti ed il Consiglio Direttivo Nazionale per tutto quanto concerne l’Associazione.
Egli oltre a svolgere le funzioni amministrative è depositario custode del sigillo dell’Associazione, che darà l’impronta ufficiale agli atti dell’Associazione e sovrintende agli archivi.
Egli è inoltre di diritto il Segretario dell’Assemblea Nazionale, ad eccezione dell’Assemblea Elettorale, e costituisce il realizzatore e l’esecutore di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Per la sua qualità di Segretario dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti, egli avrà il compito di controllarne le credenziali, rilasciare il certificato d’ammissione all’assemblea ed accertare il numero di voti di cui ciascun Membro è portatore. In caso d’assenza o d’impedimento del Segretario Generale le sue funzioni saranno svolte dal Vicesegretario Generale.
ART. 28
(Servizio Nazionale Federativo del Volontariato)
Presso la Presidenza Nazionale, previo parere favorevole dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti, viene istituito il Servizio Nazionale Federativo del Volontariato, allo scopo di coordinare tutte le eventuali forme di volontariato. Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, nomina un Coordinatore Nazionale per il Volontariato che può partecipare (se convocato) alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto. La struttura del servizio è esplicitata nel Regolamento.
ART. 29
(Delegazione Nazionale delle Dame Mauriziane)
Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, nomina una Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane, con il compito di coordinarne l’intervento a livello nazionale, in occasione di grandi eventi e dei raduni nazionali.
ART. 30
(Coordinamento Territoriale)
Il Presidente Nazionale, sentita l’Assemblea Nazionale dei Presidenti, può istituire Coordinamenti Territoriali in ambito Nazionale, allo scopo di coordinare eventi che interessano più regioni, supportare le Sezioni e tenere rapporti con i vertici delle Forze Armate e di Polizia nel territorio di competenza.
Il Presidente Nazionale, sentiti i Presidenti di Sezione del territorio, nomina il Coordinatore Territoriale, con sede presso la Sezione in cui è iscritto.
Il Coordinatore nomina, tra le Socie delle Sezioni di appartenenza, sentiti i Presidenti di Sezione del Territorio, una Delegata Regionale o Interregionale delle Dame Mauriziane, per il coordinamento delle stesse in occasione di manifestazioni e grandi eventi. Detta Delegata, a sua volta, terrà i contatti con la Delegata Nazionale, per eventi di carattere nazionale.
TITOLO V » SEZIONE
ART. 31
(Organo periferico)
La Sezione costituisce l’organo periferico dell’Associazione attraverso cui si realizza la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni. È l’organo attraverso cui l’Associazione persegue i propri fini.
ART. 32
(Istituzione)
La Sezione ha sede di norma nella città capoluogo di provincia. È costituita sotto l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
L’istituzione della Sezione è decretata dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce la sede e la giurisdizione territoriale.
La Sezione può essere provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale.
Nell’ambito del territorio di competenza della sezione, qualora ci siano almeno 5 soci Mauriziani residenti in una Provincia diversa da quella sede della Sezione, è possibile costituire, su proposta del Presidente di Sezione, una Delegazione, che comunque continua ad essere parte integrante della sezione.
ART. 33
(Intitolazione)
Ogni Sezione dovrà essere intitolata in nome di un eroico caduto delle FF.AA. e Corpi Armati dello Stato di cui all’art. 2, possibilmente decorato di Medaglia Mauriziana, in ricordo delle gesta di quanti con il loro sacrificio dettero lustro alla Patria.
ART. 34
(Iscrizione dei Soci)
L’iscrizione dei Soci è disciplinata dagli articoli da 6 a 11 del presente Statuto.
ART. 35
(Pagamento della quota)
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale dell’anno di riferimento entro il 31 marzo dello stesso anno.
I Soci d’Onore e Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota, ma è auspicabile che versino un contributo volontario.
Tali soci, se decorati di Medaglia Mauriziana, possono essere considerati parte integrante dell’Elettorato Attivo e Passivo dell’Associazione a condizione che abbiano versato un contributo volontario, di importo pari o superiore alla quota sociale.
ART. 36
(Residenza del Socio)
Nell’ambito della Sezione la residenza costituisce di massima vincolo di appartenenza alla Sede sezionale. Il Socio che cambia residenza o domicilio è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria sezionale.
TITOLO VI » ORGANI SEZIONALI
ART. 37
(Organi Sociali Sezionali)
Sono Organi Sociali Sezionali:
  • l’Assemblea Sezionale;
  • il Consiglio Direttivo Sezionale;
  • la Giunta di Scrutinio;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Gruppo di Volontariato (ove esiste);
  • il Gruppo delle Dame mauriziane (ove esiste);
  • Delegati sezionali (ove esistono).
Il Consiglio Direttivo Sezionale è così composto:
  1. Sezione con meno di 50 Soci: Presidente, Vicepresidente e tre Consiglieri;
  2. Sezione con più di 50 Soci ma meno di 300: Presidente, Vicepresidente e cinque Consiglieri;
  3. Sezione con 300 e più Soci: Presidente, Vicepresidente e sette Consiglieri.
Il Presidente, il Vicepresidente e i Componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazioni separate per cariche e a Scrutinio segreto.
Nelle elezioni, a parità di voti è proclamato eletto il Socio da maggior tempo iscritto all’Associazione ed in caso di ulteriore parità il Socio più anziano d’età.
I Soci che rappresentano altri Soci devono essere muniti di delega scritta. Per le votazioni devono introdurre nelle urne tante schede quanti sono i Soci rappresentati, nel limite massimo di cinque. Sono vietate le votazioni collettive.
Il Consiglio Direttivo Sezionale, nella prima seduta dopo le elezioni, può deliberare di proporre alla Presidenza Nazionale la nomina del Presidente di Sezione uscente, come Presidente Onorario della Sezione.
ART. 38
(Consigliere Consultivo)
Nelle Sezioni che hanno più di 50 Soci, di cui almeno 10 non sono Effettivi, il Consiglio Direttivo Sezionale può nominare un Consigliere Consultivo Aggregato al Consiglio, per essere consultato su materie di comune interesse, ma senza diritto di voto.
ART. 39
(Delegazioni)
Il Presidente di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, può proporre l’istituzione di una o più Delegazioni, le quali vengono istituite con decreto dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. La Delegazione è retta da un Delegato Sezionale, il quale è membro di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale, senza diritto di voto.
Il Presidente di Sezione può, altresì, nominare una Delegata Sezionale delle Dame Mauriziane.
ART. 40
(Gruppo di Volontariato)
La Sezione può istituire un Gruppo di Volontariato a mente dell’art. 4, lettera i) del presente statuto, sia per servizi di volontariato ordinario che per la protezione civile. Il Gruppo deve essere approvato formalmente dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Gruppo avrà una propria struttura ed uno statuto specifico, in armonia con Leggi nazionali e regionali sul Volontariato.
Il Gruppo avrà autonomia operativa, gestionale ed amministrativa, ma per il coordinamento, farà capo ad una Federazione nazionale e potrà iscrivere come volontari Soci di qualsiasi categoria e anche di altre sezioni. In caso di necessità il Gruppo potrà istituire un Distaccamento di volontari in altre località del territorio di competenza.
ART. 41
(Gruppo Dame Mauriziane)
La Sezione può istituire un gruppo di Dame Mauriziane (almeno 3), formato da Socie di qualsiasi categoria disponibili per servizi di volontariato sociale e quali collaboratrici del Presidente di Sezione, soprattutto nelle manifestazioni e nell’attività di proselitismo. Il Gruppo dipende direttamente dal Presidente di Sezione, il quale può nominare una Delegata Sezionale.
Il Gruppo deve essere tempestivamente notificato alla Presidenza Nazionale ed al Coordinatore Territoriale di competenza. Sinteticamente i compiti sono:
  • Rappresentanza;
  • Volontariato generico e di promozione sociale;
  • Collaborazione nel corso di manifestazioni.
ART. 42
(Approvazione del Consiglio Direttivo di Sezione)
Il Consiglio Direttivo Sezionale (Presidente, Vicepresidente e Consiglieri) deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al quale il Presidente dell’Assemblea Elettorale deve trasmettere il relativo verbale delle elezioni.
ART. 43
(Rappresentanza e Prerogative del Presidente)
Il Presidente della Sezione, coadiuvato dal Vicepresidente, ha la rappresentanza ufficiale e legale della Sezione, vigila che ne sia mantenuto sempre alto il prestigio ed assicura i collegamenti con le massime autorità civili e militari del territorio. È coadiuvato per i settori specifici anche dal Responsabile del Gruppo di Volontariato e dalla Delegata Sezionale della Dame Mauriziane (ove esistono).
ART. 44
(Convocazione dell’Assemblea Sezionale)
L’Assemblea Sezionale è convocata entro il mese di febbraio di ciascun anno, per provvedere:
  1. all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione morale e finanziaria redatta dal Consiglio Direttivo Sezionale;
  2. all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno in corso;
  3. all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno;
  4. alla nomina delle cariche sezionali, alla scadenza del mandato.
Ad avvenuta approvazione dei bilanci da parte dell’Assemblea, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al Segretario Generale per consentire la vigilanza da parte del Consiglio Direttivo Nazionale sulla loro regolare compilazione a norma dell’art. 25 e per il loro inserimento contabile nel bilancio consuntivo e preventivo nazionali.
ART. 45
(Giunta di Scrutinio)
La Giunta di Scrutinio è composta da tre Membri, nominati dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni dello stesso. Almeno uno dei Membri deve essere un componente del Consiglio Direttivo. I tre componenti nominano nel loro seno il Presidente della Giunta.
La Giunta di Scrutinio ha il compito di accertare l’esistenza e la validità dei titoli dell’aspirante Socio, cura lo spoglio della domanda ed esprime su ciascuna il proprio motivato parere.
Il Socio viene ammesso con voto favorevole a maggioranza della Giunta.
L’esame delle domande deve avvenire normalmente entro quindici giorni dalla presentazione in Segreteria o direttamente al Presidente.
Il componente della Giunta che non partecipa a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
Sulla domanda dell’interessato il Presidente della Giunta appone il Visto favorevole, quando non emergono motivi ostativi. In caso contrario la Giunta compila verbale nel quale indica la motivazione della ripulsa.
TITOLO VII » COLLEGIO NAZIONALE E SEZIONALE DEI REVISORI E PROBIVIRI
ART. 46
(Compiti e attività di controllo del Collegio Nazionale dei Revisori)
Il Collegio Nazionale dei Revisori, eletto dalla Assemblea Elettorale, controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dei regolamenti sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità a norma di legge; ogni trimestre accerta l’esistenza di cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione. I Revisori procedono al controllo amministrativo e contabile lasciando traccia nel Registro di Cassa.
Il Collegio Nazionale dei Revisori ha la sorveglianza ed il controllo sull’analoga attività ispettiva svolta dai Collegi dei Revisori di Sezione, ne coordina e disciplina la delicata funzione. I Revisori sono responsabili delle verità delle attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
Il Collegio Nazionale dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
I componenti sono di preferenza scelti fra Ufficiali e Sottufficiali di Commissariato.
In ogni caso ciascun componente dovrà risultare tecnicamente qualificato, con riguardo della normativa in vigore allorché essa preveda l’obbligatorietà all’impiego di professionisti iscritti all’albo dei Revisori dei Conti, tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.
ART. 47
(Collegio dei Revisori Sezionali)
Il Collegio dei Revisori di Sezione, eletto dalla Assemblea Sezionale, ha gli stessi compiti di quello nazionale e valgono le stesse regole per la composizione e la nomina del Presidente. Ha il compito, in particolare, di curare la tenuta dei rendiconti sezionali ed i bilanci consuntivi e preventivi, compilati dal Segretario Sezionale, per l’approvazione da parte del Consiglio e dall’Assemblea Sezionale. Il Collegio è composto da tre Soci non appartenenti al Consiglio Direttivo in quanto le due cariche sono incompatibili.
Il Collegio appronta, d’intesa con il Presidente di Sezione, i bilanci consuntivi e preventivi annuali per esporli nei locali di riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione e per darne copia ai Soci che la richiedono.
ART. 48
(Collegio Nazionale e Sezionale dei Probiviri)
Le controversie che dovessero insorgere fra gli associati nell’ambito di ciascuna Sezione, devono essere deferite all’arbitrato del Collegio dei Probiviri di Sezione per il pacifico componimento. Le controversie che dovessero insorgere fra gli associati di Sezioni diverse e tra Sezioni dovranno essere sottoposte all’arbitrato del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Contro le decisioni del Collegio Sezionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Probiviri, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale, il cui giudizio è inappellabile ed immediatamente esecutivo.
I Collegi sono composti da tre membri ciascuno, scelti dall’Assemblea dei Presidenti quello Nazionale e dall’Assemblea dei Soci quello Sezionale.
In mancanza di un Membro per qualsiasi motivo, le rispettive Assemblee provvedono alla sostituzione momentanea o definitiva.
I probiviri hanno l’obbligo del segreto.
TITOLO VIII » DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
ART. 49
(Provvedimenti)
I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. A carico dei Soci che con parole o atti si rendono responsabili:
  1. di inosservanza al dettato dell’art. 4 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione e direttive legittimamente impartite dagli organi statutari;
  2. manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi del “Nastro Verde” e delle Istituzioni che lo compongono;
  3. condotta irregolare e censurabile sotto aspetti diversi nel disimpegnare cariche sociali.
I provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci sono:
  1. il RICHIAMO per fatti lievi;
  2. la CENSURA;
  3. la SOSPENSIONE da uno a sei mesi;
  4. la RADIAZIONE;
  5. la RIMOZIONE dall’incarico.
ART. 50
(Competenza)
Il provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 49 vengono comminati:
a. il RICHIAMO (scritto o orale) dal Presidente di Sezione, dal Coordinatore Territoriale e dal Presidente Nazionale;
b.  c.  d. la CENSURA, la SOSPENSIONE e la RADIAZIONE dal Collegio Sezionale dei Probiviri;
e. la RIMOZIONE dal Presidente Nazionale, su proposta del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Contro il provvedimento del Richiamo il socio può avanzare ricorso al Collegio Sezionale dei Probiviri.
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b. c. d. il socio può avanzare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Contro il provvedimento della Rimozione non è ammesso appello.
ART. 51
(Procedura per provvedimenti disciplinari)
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui alle lettere b. c. e d. ai soci sottoposti a provvedimento disciplinare deve essere garantito il diritto della difesa, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Il Socio colpito da provvedimento disciplinare può fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica.
I ricorsi e reclami collettivi e quelli redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica non saranno presi in considerazione, costituendo di per sé mancanza disciplinare.
ART. 52
(Effetti dei provvedimenti)
Il Socio espulso o sospeso perde il diritto dell’uso della tessera, del distintivo Sociale ed al godimento d’ogni beneficio morale, assistenziale, mutualistico ed economico dell’Associazione.
TITOLO IX » DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE e VARIE
ART. 53
(Richiami al Regolamento)
  1. L’amministrazione finanziaria e contabile deve essere svolta nella più completa trasparenza e correttezza formale e sostanziale. Il principio guida per la conduzione contabile e la gestione dei beni dell’associazione deve essere ispirato al buon senso del padre di famiglia. Nel Regolamento è riportata la descrizione dettagliata delle modalità tecnico operative per la gestione economica.
  2. Il Labaro e la Bandiera sono affidate alla Presidenza e custodite nelle Sezioni. Esse rappresentano il segno distintivo dell’associazione, le norme per la forma, composizione e l’utilizzo sono riportate nel Regolamento.
  3. Il raduno Nazionale ha il preciso scopo di mantenere e sviluppare i vincoli di fraternità e di cameratismo fra i Soci. Le norme per la convocazione, l’assegnazione e lo svolgimento sono riportate nel Regolamento.
  4. L’Associazione “Nastro Verde” in occasione di feste celebrative o raduni Nazionali, potrà confederarsi con altre Associazioni similari di decorati delle FF. AA. secondo le modalità riportate nel Regolamento.
  5. L’uniforme sociale rappresenta il segno distintivo dell’associazione; la foggia, l’utilizzo di simboli e decorazioni sono disciplinate da apposite norme contenute nel Regolamento.
  6. Le feste celebrative dell’associazione sono stabilite dalla Presidenza Nazionale ed indicate nel Regolamento.