scudo ANNV Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana-Nastro Verde
scudo ANNV Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana-Nastro Verde
Martedì 19 Marzo 2024

INDICE

TITOLO I » PRINCIPI GENERALI

Art.   1 – Finalità
Art.   2 – Bandiera e Labaro
Art.   3 – Divisa sociale
Art.   4 – Anagrafe dei Soci

TITOLO II » SOCI

Art.   5 – Categorie
Art.   6 – Soci d’Onore
Art.   7 – Benemeriti
Art.   8 – Soci Effettivi
Art.   9 – Soci Speciali
Art. 10 – Soci Familiari
Art. 11 – Soci Simpatizzanti
Art. 12 – Soci Collettivi
Art. 13 – Soci in servizio
Art. 14 – Iscrizione dei Soci
Art. 15 – Tessera sociale
Art. 16 – Caratteristiche e requisiti delle tessere
Art. 17 – Cavaliere Mauriziano
Art. 18 – Trasferimento dei Soci
Art. 19 – Apoliticità del Socio
Art. 20 – Perdita della qualità di Socio
Art. 21 – Quota sociale
Art. 22 – Esoneri dal pagamento della quota sociale
Art. 23 – Anno sociale
Art. 24 – Gratuità e gerarchie sociali

TITOLO III » ORGANI SOCIALI NAZIONALI

Art. 25 – Organi Nazionali
Art. 26 – Consiglio Nazionale
Art. 27 – Presidente Nazionale
Art. 28 – Presidente Nazionale Emerito
Art. 29 – Vicepresidente Nazionale Vicario
Art. 30 – Segretario Nazionale
Art. 31 – Vicesegretario Nazionale
Art. 32 – Delegato per l’elezione del Consiglio Nazionale
Art. 33 – Comitato Centrale
Art. 34 – Coordinamento territoriale
Art. 35 – Sezione Presidenziale
Art. 36 – Riunione del Consiglio Nazionale
Art. 37 – Convocazione dell’Assemblea dei Delegati
Art. 38 – Convocazione dell’Assemblea elettorale
Art. 39 – Assegnazione delle schede elettorali e candidabilità

TITOLO IV » ORGANI SEZIONALI

Art. 40 – La Sezione
Art. 41 – Organi Sezionali
Art. 42 – Composizione del Consiglio Direttivo
Art. 43 – Istituzione della Sezione
Art. 44 – Intitolazione della Sezione
Art. 45 – Territorio della Sezione
Art. 46 – Compiti della Sezione
Art. 47 – Albo dei Soci
Art. 48 – Delegazioni
Art. 49 – Referenti
Art. 50 – Consiglio Direttivo Sezionale e Convocazione
Art. 51 – Cariche sociali sezionali
Art. 52 – Rinnovo e nomina delle cariche sociali
Art. 53 – Assemblea generale
Art. 54 – Convocazione dell’Assemblea ordinaria
Art. 55 – Assemblea straordinaria
Art. 56 – Assemblea elettorale
Art. 57 – Termini della consultazione elettorale e preferenze
Art. 58 – Pubblicità dell’assemblea e validità
Art. 59 – Ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria
Art. 60 – Registro dei verbali
Art. 61 – Durata delle cariche sociali
Art. 62 – Commissario Straordinario
Art. 63 – Nomina del Segretario e delle Commissioni
Art. 64 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Art. 65 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Art. 66 – Ufficio di Presidenza
Art. 67 – Verbali delle riunioni
Art. 68 – Delegato all’Assemblea Nazionale
Art. 69 – Giunta di Scrutinio e Compiti
Art. 70 – Motivi di ripulsa dei Soci

TITOLO V » COLLEGI NAZIONALI E SEZIONALI

Art. 71 – Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 72 – Compiti dei Revisori
Art. 73 – Collegio dei Probiviri

TITOLO VI » DISCIPLINA

Art. 74 – Provvedimenti disciplinari
Art. 75 – Procedura
Art. 76 – Procedura per gli Organi consultivi
Art. 77 – Ricorsi

TITOLO VII » RICOMPENSE

Art. 78 – Attestati di merito
Art. 79 – Attestati di Benemerenza
Art. 80 – Medaglia di Fedeltà Associativa
Art. 81 – Attestato di Lunga Presidenza

TITOLO VIII » AMMINISTRAZIONE

Art. 82 – Patrimonio Sezionale
Art. 83 – Bilancio annuale
Art. 84 – Documentazione
Art. 85 – Materiale associativo
Art. 86 – Scioglimento di Sezione o Delegazione
Art. 87 – Entrate dell’Associazione
Art. 88 – Manifestazioni
Art. 89 – Organi di stampa
Art. 90 – Raduni e feste celebrative
Art. 91 – Disposizioni finali
Art. 92 – Allegati esplicativi

TITOLO I » PRINCIPI GENERALI
ART.  1
(Finalità)
Il presente Regolamento ha lo scopo di dare esecuzione allo Statuto dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” - Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, approvato il 30 marzo 2017, in Roma, in seduta congiunta del Consiglio e dell’Assemblea dei Delegati Sezionali.
L’Associazione persegue i Principi espressi dall’art. 4 e seguenti dello Statuto, avvalendosi di una organizzazione territoriale che vede centralmente la Presidenza Nazionale ed in periferia le Sezioni e Delegazioni organicamente dipendenti, coordinate dai rispettivi Coordinatori Territoriali.
ART.  2
(Bandiera e Labaro)
La Presidenza Nazionale e le Sezioni dispongono di una Bandiera Sociale delle dimensioni previste dalla normativa vigente (allegato 1), identica nelle dimensioni a quella delle Forze Armate, con ciarpa azzurra ricamata in oro. Anche le Delegazioni possono dotarsi, a cura delle Sezioni di appartenenza, di una identica Bandiera Nazionale Sociale.
Sulla ciarpa superiore deve essere riportata la dizione:
  • in prima riga “ASSOCIAZIONE NAZIONALE NASTRO VERDE”;
  • in seconda riga “Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana”.
Sulla ciarpa inferiore la scritta “SEZIONE (o Delegazione) DI ......................
La Presidenza Nazionale è dotata anche di un Labaro (allegato 2), in cui sono riportati gli stemmi araldici delle Istituzioni riportate nell’atto notarile di fondazione: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardie di Pubblica Sicurezza (ora Polizia di Stato).
Anche le Sezioni possono dotarsi di un labaro dei tipo e dimensioni previste, con gli stemmi araldici delle predette sei Istituzioni (allegato 3), con l’aggiunta della Regione o Provincia sede della Sezione/Delegazione. Al centro deve campeggiare il logo di San Maurizio - Protettore delle Nostre Armi.
La Bandiera ed il Labaro possono essere anche donati da Enti ed Istituzioni nonché, eccezionalmente, da privati.
Nelle occasioni in cui viene disposto l’uso del Labaro o della Bandiera, lo stesso viene portato da un Alfiere Socio effettivo (quando disponibile), possibilmente affiancato da altri due Soci. L’Alfiere veste la divisa sociale ed indossa la Medaglia a collare (se socio effettivo), la sciarpa verde ed i guanti bianchi. I Soci che lo affiancano vestono la divisa sociale ed indossano i guanti bianchi.
ART.  3
(Divisa sociale)
Nelle manifestazioni, nelle cerimonie e nelle riunioni, i Soci indossano la divisa sociale, come descritta in allegato 4.
Il sopra colletto, che riporta i colori dell’Associazione (verde riferito al nastro e oro riferito alla Medaglia), è completato con le apposite spille, diverse in funzione della istituzione di appartenenza, ed è bordato, per coloro che ricoprono cariche sociali, con i distintivi d’incarico (vedasi allegato 5).
Il Presidente della Sezione e/o i componenti degli organi direttivi sezionali nonché i Soci Effettivi, portano la Medaglia d’Oro Mauriziana a collare e le altre decorazioni di cui sono insigniti.
Tutti gli associati portano la cravatta verde Mauriziana del modello approvato dalla Presidenza Nazionale, il distintivo Mauriziano all’occhiello ed il logo da taschino. I Soci Effettivi e gli Speciali, calzano il copricapo della propria Istituzione con il grado militare.
Le Delegate della Dame Mauriziane portano una “targhetta” all’altezza del taschino sinistro della giacca. Delegata Nazionale, Delegata territoriale e Delegata sezionale.
ART.  4
(Anagrafe dei Soci)
La Presidenza Nazionale si avvale del programma gestionale (gest.assomauriziani.it) per accedere all’Anagrafe Nazionale dei Soci sia in ordine alfabetico che per Sezioni, aggiornato automaticamente attraverso l’utilizzo del programma gestionale sezionale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) utilizzato dai Presidenti di Sezione. L’Anagrafe ha carattere riservato e contiene i dati personali di ogni Socio, per esclusivo uso d’ufficio. Dall’Anagrafe Nazionale si ricava automaticamente l’Albo Nazionale dei Soci, divisi per Sezioni/Delegazioni e Categoria.
TITOLO II » SOCI
ART.  5
(Categorie)
L’Art. 5 dello Statuto prevede le seguenti categorie di Soci:
  1. AD HONOREM;
  2. BENEMERITI;
  3. EFFETTIVI;
  4. SPECIALI;
  5. FAMILIARI;
  6. SIMPATIZZANTI;
  7. COLLETTIVI.
ART.  6
(Soci Ad Honorem)
Pur se lo Statuto indica detti soci come “Soci d’Onore”, si preferisce utilizzare l’espressione “Soci Ad Honorem” per evitare fraintendimenti con il titolo di socio “Onorario”, come indicato nel successivo articolo 25.
I Soci Ad Honorem vengono nominati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Presidenti di Sezione o di iniziativa dei Coordinatori territoriali. Le proposte devono essere motivate con l’esposizione dei meriti acquisiti.
Il Presidente Nazionale ha la prerogativa di nominare i predetti “motuproprio”. Possono essere iscritti come Soci Ad Honorem:
  • I decorati al Valor militare ed al Valor civile;
  • Le vedove o gli orfani dei predetti decorati al Valore;
  • Il Ministro ed i Sottosegretari alla Difesa;
  • I Capi di Stato Maggiore della Difesa dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare;
  • I Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di Porto;
  • Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
  • Altre persone particolarmente meritevoli per atti di valore, prestigio, beneficenza e vantaggi in favore del “Nastro Verde”.
La Presidenza rilascia loro una tessera speciale con relativo Diploma. Essi sono permanentemente iscritti all’Associazione e sono esenti dalle operazioni di tesseramento annuale. Pur non avendo l’obbligo di corrispondere annualmente la quota sociale, è auspicabile l’elargizione di un contributo volontario.
Il Presidente Nazionale è di diritto “Socio Ad Honorem” e viene nominato dal Presidente Nazionale uscente, all’atto del passaggio di consegne ed alla presenza - in seduta congiunta - del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea del Nastro Verde.
I Soci “Ad Honorem” decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana sono eleggibili come i Soci Effettivi, a condizione che abbiano effettuato con continuità, anno per anno, dei versamenti, a favore del sodalizio, non inferiori alla quota sociale.
ART.  7
(Soci Benemeriti)
I Soci Benemeriti vengono nominati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale o il Comitato Direttivo Centrale, su proposta o segnalazione dei Coordinatori territoriali o dei Presidenti di Sezione, in favore di coloro che hanno portato vantaggi all’Associazione di qualsiasi tipo. Le proposte devono essere motivate.
Detti Soci Benemeriti rimangono in carico della Sezione proponente e transitati dalla Categoria di appartenenza a quella dei Soci Benemeriti. Gli stessi ricevono dalla Presidenza Nazionale una nuova tessera della Categoria “Socio Benemerito”.
Il Presidente Nazionale può nominare “motuproprio” i predetti per motivi particolari, dandone notizia al Consiglio Direttivo Nazionale.
In questo caso il Socio Benemerito viene preso in carico della Sezione Presidenziale. Per il rilascio della tessera e per l’eleggibilità valgono le stesse precisazioni dei Soci Ad Honorem.
ART.  8
(Soci Effettivi)
Sono iscritti come Soci Effettivi i militari in servizio o in congedo delle quattro Forze Armate, della Guardia di Finanza e del disciolto Corpo delle Guardie di P.S., decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana.
Sono soci Effettivi anche i provenienti dal Corpo Forestale dello Stato in possesso della Medaglia d’oro Gualbertiana.
ART.  9
(Soci Speciali)
Sono iscritti come Soci Speciali tutti coloro che appartengono o hanno appartenuto alla Forze Armate e Forze di Polizia ai quali è stata concessa una Croce per Anzianità di Servizio, in base alla normativa prevista per le singole istituzioni.
Il Presidente di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, può nominare Socio Speciale anche coloro che hanno prestato servizio per almeno 16 anni (anche cumulativi) nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nella Croce Rossa Italiana o in altre Istituzioni pubbliche.
ART. 10
(Soci Familiari)
Sono Soci Familiari le mogli ed i figli maggiorenni dei Soci Effettivi, dei Soci Ad Honorem e Benemeriti, purché decorati di Medaglia D’Oro Mauriziana, in congedo ed in servizio. Ad essi possono essere assimilati, in deroga, i genitori degli stessi.
ART. 11
(Soci Simpatizzanti)
Possono essere iscritti come Soci Simpatizzanti le persone, di comprovate eccellenti qualità morali, che condividono i valori e gli ideali dell’Associazione.
ART. 12
(Soci Collettivi)
Sono iscritti come Soci Collettivi: Comandi militari; Sezioni o Associazioni d’Arma o pluri Arma; Circoli militari o civili; Associazioni combattentistiche e patriottiche e Istituzioni ed Enti locali. In luogo della tessera viene rilasciato un Attestato d’iscrizione.
ART. 13
(Soci Effettivi in servizio)
I Soci Effettivi in servizio non possono rivestire cariche sociali elettive. Possono invece assumere incarichi nominativi, sia continuativi che di carattere provvisorio o specialistico, in ragione di particolari qualifiche professionali da essi possedute. Inoltre, possono essere designati all’espletamento gratuito di specifiche attività ed all’organizzazione di eventi che non siano in contrasto con il loro stato giuridico o con i Regolamenti del proprio Corpo o Arma. In ogni caso la volontarietà e l’accettazione dell’impegno sono condizioni imprescindibili.
ART. 14
(Iscrizione dei Soci)
Le domande di iscrizione quali Soci Effettivi, Speciali, Familiari e Simpatizzanti sono compilate e sottoscritte dagli interessati su modello conforme all’allegato 6 al presente Regolamento, che contiene anche l’informativa sul trattamento dei dati personali e del socio nel rispetto dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD).
La categoria dei Soci “Simpatizzanti” non può superare il 30% dei Soci Effettivi.
I familiari dei decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana non rientrano nelle limitazioni numeriche previste per la categoria dei Soci Simpatizzanti. Sono iscritti gli ascendenti ed i discendenti o congiunti di Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana.
In linea di principio, nell’ambito della Sezione, la residenza costituisce vincolo all’appartenenza alla sede Sezionale. Tuttavia l’iscrizione può essere fatta anche presso una sezione diversa dal luogo di residenza dell’interessato, per motivi di: abituale dimora, pregressa sede di servizio, vincoli di amicizia ed altri motivi particolari.
ART. 15
(Tessera sociale)
Al Socio viene rilasciata la tessera sociale (allegato 7) – nel modello previsto per ogni singola categoria, eccezion fatta per il Socio Collettivo al quale viene rilasciato un “Attestato d’Iscrizione”. Le tessere vengono rilasciate dal Presidente di Sezione, in nome e per conto del Presidente Nazionale, eccezion fatta per i Soci Ad Honorem e Benemeriti il cui rilascio avviene direttamente dalla Presidenza Nazionale.
I bollini per i rinnovi annuali sono forniti alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale.
La quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Sezionale può determinare una maggiorazione, per un massimo della metà della quota, per esigenze gestionali o per comprovati motivi. La maggiorazione, approvata dall’Assemblea dei Soci della Sezione, diventa obbligatoria.
Le Tessere per le Delegazioni vengono rilasciate dal Presidente della Sezione a cui la Delegazione fa capo.
Il trasferimento di Soci ad altra Sezione e la re-iscrizione non comportano il rilascio di altra tessera, a meno di esplicita richiesta da parte dell’interessato. In tal caso sul retro della tessera deve essere posta un’annotazione con i periodi di anzianità maturati in precedenza.
In caso di furto o smarrimento della Tessera, al Socio ne viene rilasciata un’altra con lo stesso numero e la stessa data di iscrizione, ma sul retro deve essere posta l’annotazione a firma del Presidente, con timbro tondo: DUPLICATO per ......................
ART. 16
(Caratteristiche e requisiti delle tessere)
Nella prima pagina riporta la categoria del Socio e se Effettivo (o Ad Honorem o Benemerito decorato della Mauriziana) il titolo di “Cavaliere Mauriziano”.
In seconda pagina: il numero di tessera seguendo l’ordine dell’Albo Sezionale nella rispettiva categoria, il grado militare e la Forza Armata (l’eventuale titolo accademico per gli altri); Cognome e Nome, Data e luogo di nascita; Sezione di appartenenza e Data di rilascio.
Il numero d’ordine, da 001 a 999, viene preceduto dalle sigle: “H” per i Soci Ad Honorem, “B” per i Soci Benemeriti, “E” per gli Effettivi, “P” per gli Speciali, “F” per i Familiari, “S” per i Simpatizzanti e “C” per i Collettivi, seguito dalla sigla della Regione o Provincia (allegato 7) (Es. E-029-RM).
ART. 17
(Cavaliere Mauriziano)
Ai Soci Effettivi viene rilasciato un Attestato d’iscrizione e la contestuale nomina a “Cavaliere Mauriziano”, a mente delle Regie Patenti istitutive e Leggi successive. La nomina non comporta alcun segno distintivo perché compendiata nella Medaglia Mauriziana e non legata ad alcun Ordine autonomo.
ART. 18
(Trasferimento dei Soci)
I Soci possono ottenere il passaggio ad altra Sezione. Il passaggio è operativo a tutti gli effetti dal 1° gennaio successivo, a meno che non si tratti della istituzione di nuova Sezione, nel qual caso sarà operativo dalla data del decreto istitutivo della Sezione.
Il decreto dovrà contenere le norme amministrative riguardanti i dodicesimi pro quota spettanti alla nuova Sezione nel caso di trasferimento a questa di associati appartenenti ad altra Sezione.
I Soci sono tenuti a comunicare alla sezione di appartenenza ogni variazione dei dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione e specialmente quelli relativi al domicilio.
ART. 19
(Apoliticità del Socio)
Considerata l’apoliticità statutaria dell’Associazione “Nastro Verde”, il Socio che ricopre cariche sociali e che si candida in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali e locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata della campagna elettorale. In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni dalla carica o cariche ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale. L’inosservanza dà luogo alla procedura disciplinare prevista dal presente Regolamento.
Una deroga può essere concessa a coloro che vengono eletti a cariche comunali in liste civiche non aventi simboli di partiti politici.
ART. 20
(Perdita della qualità di Socio)
I Soci Effettivi, Speciali, Familiari e Simpatizzanti perdono la qualità di Socio e vengono considerati “Insolventi” o “Dimessi” o “Nel blu” dall’Albo gestionale dell’Associazione, per uno dei seguenti motivi:
  1. Morosità a seguito di reiterati solleciti a pagare la quota da parte del Presidente di Sezione che riporterà sullo “Stato attuale socio” l’indicazione “Insolvente” a partire dal 1° aprile dell’anno in corso fino al 31 dicembre, “Dimesso” dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  2. Decesso;
  3. In questo modo si conservano nello storico gli Iscritti all’Associazione anche in caso di Dimissioni o Decessi.
    Vengono invece cancellati dall’Albo per:
  4. Radiazione ai sensi dell’art. 49/d dello Statuto;
  5. Condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi.
Per i Soci Ad Honorem e Benemeriti vale quanto detto sopra escluso il punto a). I Soci Benemeriti che per oltre un decennio palesano un totale disinteresse per l’Associazione e non hanno mai versato un contributo volontario, possono essere considerati “Dimessi” dalle Sezioni. Per gli iscritti alla Sezione Presidenziale il periodo è ridotto a metà.
ART. 21
(Quota sociale)
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno. A partire dal 1° aprile il socio viene considerato “Insolvente”. Nei 9 mesi successivi, fino al 31 dicembre, è concesso un periodo di proroga per consentire alle Sezioni di esperire ogni intervento al fine di evitare defezioni e far fronte ad eventuali plausibili circostanze che ne abbiano impedito il pagamento delle quote. Entro il 31 dicembre i Soci che, invitati a regolarizzare la loro posizione, non abbiano pagato la quota, saranno considerati dimessi e dovranno essere indicati quali “Dimessi” negli albi Sezionali. Il Socio dimesso dovrà restituire la tessera trattenendo la fotografia.
Il Socio che si iscrive dal 1° ottobre al 31 dicembre è esonerato dal pagamento della quota dell’anno in corso, ma la quota corrisposta – al momento dell’iscrizione – sarà valida per l’anno successivo.
ART. 22
(Esoneri dal pagamento della quota sociale)
I Soci d’Onore e Benemeriti non hanno l’obbligo di versare la quota, eccezion fatta per coloro che, se decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, intendono candidarsi alle elezioni per le cariche sociali o che ricoprono le stesse. È auspicabile da parte dei predetti un contributo volontario, effettuato con continuità, anno per anno, non inferiore alla quota sociale.
Per i Soci d’Onore in carico alla Sezione, la stessa non deve corrispondere alla Presidenza Nazionale metà della quota.
Per Soci Benemeriti in carico alla Sezione, ma nominati direttamente dal Presidente Nazionale, la stessa non deve corrispondere alla Presidenza Nazionale metà della quota.
Per i Soci in carico alla Sezione e nominati dal Presidente Nazionale su segnalazione o richiesta del Presidente di Sezione, la Sezione stessa deve corrispondere alla Presidenza Nazionale metà della quota, anche se non ha dato alcun contributo.
Per entrambi si richiama l’art. 18 del presente Regolamento.
ART. 23
(Anno sociale)
L’anno sociale decorre dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e termina il 31 dicembre dello stesso anno. I Soci che chiedono di essere iscritti nell’ultimo trimestre dell’anno, sono esentati dal pagamento della quota sociale riferita a quell’anno, ma dovranno regolarizzare l’iscrizione con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Le iscrizioni richieste nei primi nove mesi dell’anno hanno invece effetto dall’inizio del medesimo.
Nell’anno di rilascio sulla tessera viene apposto il bollino di convalida.
Sulla tessere rilasciate nel periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre, viene applicato il bollino di convalida dell’anno successivo.
ART. 24
(Gratuità e Gerarchie delle Cariche sociali)
Tutti i Soci prestano la loro opera volontariamente e a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali, ed eccezionalmente ad altri, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per la Sezione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale.
Le gerarchie sociali sono solo funzionali e sono connesse alle cariche istituzionali. Tuttavia il grado militare posseduto conserva il rispetto e la considerazione che avevano nel corso del servizio attivo.
TITOLO III » ORGANI SOCIALI NAZIONALI
ART. 25
(Organi Sociali Nazionali)
Sono organi Sociali elettivi:
  • il Presidente Nazionale;
  • i Vicepresidenti Nazionali;
  • i Consiglieri Nazionali.
Sono Organi sociali nominati:
  • il Comitato Direttivo Centrale;
  • il Segretario Generale Nazionale;
  • il Vicesegretario Nazionale;
  • il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  • il Delegato Nazionale al Volontariato;
  • la Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane;
  • il Consigliere Nazionale Aggiunto.
Sono organi sociali nominati a titolo onorifico:
  • i Presidenti Nazionali Emeriti;
  • i Vicepresidenti e Consiglieri Nazionali Onorari.
ART. 26
(Consiglio Nazionale)
Il Presidente Nazionale, i due Vicepresidenti Nazionali ed i Consiglieri Nazionali vengono eletti a suffragio diretto dai Presidenti di Sezione o membri appositamente delegati, con le modalità e nel numero previsti dagli artt. 20 e seguenti dello Statuto, senza tener conto dell’Istituzione di provenienza. Il più elevato in grado di ciascuna Istituzione ne è il naturale rappresentante a livello nazionale. Nel caso in cui una o più Istituzioni non siano rappresentate, i relativi Rappresentanti verranno prescelti tra i Soci della Sezione di Roma, privilegiando i componenti del Consiglio della stessa.
Il predetto Rappresentante coadiuva il Presidente Nazionale nei rapporti con i vertici delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
ART. 27
(Presidente Nazionale)
Il Presidente Nazionale rappresenta ufficialmente l’Associazione e si avvale dei Vicepresidenti nazionali per tutto quanto concerne l’attività del Sodalizio. Nelle manifestazioni e per gli impegni istituzionali può farsi rappresentare da un Vicepresidente Nazionale ed in mancanza di questi da un Consigliere Nazionale ovvero da un Coordinatore territoriale se trattasi di eventi in sedi distaccate.
Presiede, di norma, il Consiglio Direttivo Nazionale e convoca le assemblee. Procede alle nomine previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, seguendone le relative regole.
Nomina i Soci Onorari e Benemeriti.
Vigila sulla condotta delle Sezioni, mantiene i contatti con le massime autorità militari e civili ed intraprende iniziative finalizzate a tenere alto il prestigio del Sodalizio e degli iscritti.
ART. 28
(Presidente Nazionale Emerito)
Il Presidente Nazionale che lascia l’incarico può essere nominato “Emerito” dal Consiglio e dall’Assemblea Nazionale in seduta congiunta, possibilmente all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio.
Il Presidente Nazionale Emerito ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
Il Presidente Nazionale Emerito firma gli Attestati di diversa natura in favore del Presidente Nazionale in carica, a nome e per conto del Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 29
(Vicepresidente Vicario)
Viene nominato Vicepresidente Vicario colui che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto all’altro vicepresidente. A Parità di voti, prevale nell’ordine quello:
  • iscritto da maggior tempo al Sodalizio;
  • più elevato in grado;
  • maggiore età.
Quanto precede vale anche per l’elezione del Vicepresidente Sezionale.
ART. 30
(Segretario Nazionale)
Il Segretario Generale con funzioni amministrative coadiuva il Presidente ed i Vicepresidenti Nazionali in tutte le attività dell’Associazione. Svolge le funzioni amministrative, è custode dell’Albo nazionale dei Soci, segue l’attività delle Sezioni e cura l’aggiornamento e la custodia degli atti d’ufficio.
Partecipa alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, redigendo i relativi verbali di seduta.
In caso di assemblea elettorale deve redigere un documento, a sua firma, che attesti il riconoscimento delle credenziali dei Presidenti di Sezione o dei Membri partecipanti all’assemblea ed inoltre precisare il numero dei voti validi di cui è portatore, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della spettanza delle schede elettorali come previsto da questo Regolamento. In tale contesto prepara le schede elettorali suddividendo gli spazi per le diverse cariche elettive: Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri Nazionali. Elenca negli appositi spazi i nomi dei candidati in ordine alfabetico, seguiti dal grado ed Istituzione di appartenenza.
ART. 31
(Vicesegretario Nazionale)
Svolge le funzioni di tesoriere ed economo e coadiuva il Segretario Generale in tutte le sue mansioni. Lo sostituisce, inoltre in caso di suo impedimento alla riunioni e per qualsiasi altra necessità.
ART. 32
(Membro per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale)
Ogni Sezione esprime un Membro che si identifica in via prioritaria nel Presidente della Sezione stessa. In caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o da un Consigliere Sezionale, previa sua delega scritta.
ART. 33
(Comitato Direttivo Centrale)
Il Comitato Direttivo Centrale viene costituito per trattare argomenti urgenti e viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale nel suo ambito, nella prima riunione dopo l’elezione. È composto dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti Nazionali, dal Presidente della Sezione presso cui ha sede legale la Presidenza Nazionale, da un altro Presidente di Sezione a turno, in ordine alfabetico di Sezione, con durata semestrale.
È presieduto e convocato dal Presidente Nazionale ed alla riunione partecipa anche il Segretario Generale senza diritto di voto.
ART. 34
(Coordinamento)
Il territorio Nazionale viene suddiviso in cinque Circoscrizioni, in base al numero delle Sezioni: 1ª Nord Ovest; 2ª Nord Est, 3ª Centro; 4ª Sud e 5ª Sicilia. Tale suddivisione è suscettibile di variazioni, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, in funzione dell’aumento o diminuzione delle sezioni.
Il Coordinatore territoriale, nominato dal Presidente Nazionale, viene prescelto tra i Soci Effettivi iscritti in una delle Sezioni della Circoscrizione, sentiti i Presidenti delle Sezioni stesse.
Ha i seguenti compiti:
  • coordinare manifestazioni che interessano più sezioni;
  • supportare le diverse attività delle stesse (proselitismo, culturali e ricreative);
  • rappresentare il Presidente Nazionale o un componente del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di assenza;
  • tenere i rapporti con le Autorità locali.
Tale incarico non preclude la candidabilità alle cariche sociali nazionali e sezionali.
Nomina una delegata interregionale della Dame mauriziane.
ART. 35
(Sezione Presidenziale)
Alla Sezione Presidenziale vengono iscritti come Soci d’Onore e Benemeriti:
  • le autorità militari e civili ed altre persone di rango elevato o di particolare interesse, perlopiù di stanza nella Capitale;
  • i Presidenti Nazionali del “Nastro Verde”, compreso quello in carica;
  • tutti coloro che vengono nominati motuproprio dal Presidente Nazionale o altri di concerto con il Presidente di Sezione competente per territorio;
  • i Soci dI altre categorie residenti all’estero.
È presieduta dal Presidente Nazionale ed ha come Consiglio Direttivo Sezionale lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente Nazionale ha facoltà di cedere la Presidenza al Vicepresidente Vicario.
Scopo principale di tale sezione è quello di non gravare amministrativamente sulla Sezione di Roma, pur potendo i Soci partecipare alle attività della stessa.
ART. 36
(Riunione del Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente almeno due volte all’anno su invito del Presidente Nazionale o dietro richiesta esplicita di oltre la metà dei suo componenti nonché ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità. La lettera di convocazione deve essere inviata dal Segretario Generale Nazionale almeno 8 giorni prima del giorno fissato e deve indicare l’ora e la località di prima e seconda convocazione. Alla lettera di convocazione il Presidente Nazionale deve allegare l’ordine del giorno.
I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono indicati nell’art. 25 dello Statuto. Nella prima riunione dopo le elezioni, procede alla nomina (o conferma) delle cariche non elettive di cui all’art. 20 dello Statuto e del Comitato Direttivo Centrale di cui all’art. 22 dello Statuto.
In linea di massima la convocazione deve essere fatta presso la sede sociale o nella città in cui essa si trova la sede, ma per motivi particolari può essere convocata anche in altre località del territorio nazionale.
Di ogni seduta deve essere redatto verbale a cura del Segretario Generale Nazionale o di chi ne fa le veci, inserendo eventuali interventi dei partecipanti e proposte.
ART. 37
(Convocazione dell’Assemblea dei Delegati)
È indetta dal Presidente Nazionale, previa Consultazione del Consiglio Direttivo Nazionale. La convocazione può essere congiunta con il predetto Consiglio, per motivi economici e logistici. È congiunta, in particolare, quando deve essere approvato il bilancio annuale entro il mese di aprile di ogni anno e quando si devono rinnovare le cariche sociali.
ART. 38
(Convocazione dell’Assemblea elettorale nazionale)
L’Assemblea generale dei Delegati e del Consiglio Direttivo Nazionale viene convocata ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.
Ciascun Delegato è portatore di tanti voti quanti sono i Soci Effettivi della Sezione che rappresenta. Le sue credenziali ed il numero dei Soci devono essere verificati dal Segretario Generale Nazionale.
Le schede elettorali devono essere approntate dal Segretario Generale Nazionale e devono riportare i nominativi dei candidati – in ordine alfabetico seguiti dal grado e Forza Armata o Corpo Armato di appartenenza – suddivisi in tre parti in riferimento alle cariche da eleggere: Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri.
La candidatura per un incarico non preclude quella per un altro incarico.
Le schede vengono autenticate dal Presidente della Commissione di Scrutinio, composta da tre membri, nominata per alzata di mano tra i presenti all’Assemblea non candidati. Il Presidente di detta Commissione viene eletto nell’ambito della stessa, dando possibilmente la precedenza al più elevato in grado.
Il Presidente della Commissione di Scrutinio darà a ciascun Delegato il numero di schede predisposto dal Segretario Nazionale.
Ad avvenuta riconsegna ed inserimento nell’urna delle schede da parte dei Delegati, la Commissione di Scrutinio procede allo spoglio ed alla conta dei voti, redigendo poi il relativo verbale, nel quale deve indicare il numero:
  • dei votanti (non sono ammesse deleghe);
  • dei voti riportati dai singoli candidati;
  • delle schede valide;
  • delle schede nulle;
  • delle schede bianche.
Deve inserire anche eventuali reclami e la dichiarazione che le elezioni sono state fatte in base a quanto indicato nello Statuto e nel presente Regolamento.
Terminato lo spoglio, il Presidente della Commissione di Scrutinio riconsegna le schede al Presidente dell’Assemblea, il quale – preso atto dei risultati – proclama gli eletti.
ART. 39
(Assegnazione delle schede di voto e candidabilità)
L’assegnazione del numero di schede elettorali ai Delegati viene fatta dal Segretario Generale Nazionale in base ai Soci effettivi della Sezione che rappresenta, a condizione che siano in regola con il tesseramento e previo controllo dell’anagrafe dei Soci.
I candidati ad una carica elettiva devono essere iscritti entro il 31 dicembre dell’anno che precede le elezioni. I Soci d’Onore e Benemeriti decorati della Mauriziana sono equiparati agli Effettivi, solo se in regola con il versamento delle quote sociali. Per ogni 10 Soci verrà assegnata una scheda e le frazioni di 10 saranno considerate unità intera se superiori a 5.
TITOLO IV » ORGANI SEZIONALI
ART. 40
(La Sezione)
Per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 4 e seguenti dello Statuto le Sezioni svolgeranno autonomamente ogni attività ed adotteranno tutte le iniziative che saranno deliberate del Consiglio Direttivo Sezionale.
Per quelle attività per le quali occorrono autorizzazioni di polizia od amministrative, il Consiglio della sezione designa un gestore “pro tempore” appartenente al Sodalizio, socio della Sezione, che risponde personalmente a norma di legge del regolare funzionamento delle attività per le quali ha ottenuto l’autorizzazione e in nessun atto o documento deve far riferimento alla Sezione
ART. 41
(Organi istituzionali sezionali)
Sono organi Sezionali:
  • il Presidente della Sezione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e naturale Delegato all’Assemblea Nazionale;
  • l’Assemblea Sezionale;
  • il Consiglio Direttivo Sezionale;
  • il Segretario Sezionale;
  • il Vicesegretario Sezionale;
  • la Giunta di Scrutinio;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
  • il Collegio dei Probiviri di Sezione;
  • il Presidente del Gruppo di Volontariato (ove esiste);
  • la Delegata del Gruppo delle Dame Mauriziane (ove esiste);
  • il Consigliere consultivo Aggregato.
ART. 42
(Composizione del Consiglio Direttivo Sezionale)
Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto, come previsto dall’art. 37 dello Statuto:
  • Presidente, Vicepresidente e tre Consiglieri nelle Sezioni con meno di 50 Soci;
  • Presidente, Vicepresidente e cinque Consiglieri nelle Sezioni con più di 50 Soci;
  • Presidente, Vicepresidente e sette Consiglieri nelle Sezioni con 300 Soci ed oltre.
Le Sezioni che superano il numero di soci suddetti durante il mandato possono aumentare il numero dei consiglieri previsto per l’aliquota superiore, facendo subentrare i primi degli esclusi ed in mancanza di questi prescegliendoli tra i soci della sezione, senza ricorrere ad elezioni.
ART. 43
(Istituzione della Sezione)
Le Sezioni possono essere costituite nelle province o regioni in cui risiedono almeno 25 soci ovvero è stato raggiunto un tale numero di adesioni di possibili soci effettivi.
La costituzione deve essere approvata dal Presidente Nazionale, previo parere del Coordinatore Territoriale, il quale ne informa il Consiglio Direttivo Nazionale, inviando l’elenco dei Soci ed indicando il promotore.
La Presidenza Nazionale, acquisito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, autorizza la costituzione della Sezione e nomina il Delegato o promotore dell’iniziativa “Commissario Straordinario”.
Quest’ultimo entro tre mesi dalla nomina deve convocare l’assemblea dei soci effettivi e procedere all’elezione delle cariche sociali.
ART. 44
(Proposta intitolazione della Sezione)
La proposta di intitolazione deve essere inoltrata alla Presidenza Nazionale corredata dalla delibera del C.D. della Sezione, da una scheda contenente le note biografiche ed ogni utile informazione sull’eroico caduto e sull’episodio storico che dette luogo alla decorazione della quale deve essere allegata la motivazione.
ART. 45
(Territorio della Sezione)
Il territorio di una Sezione può coincidere con il territorio di una o più Province della medesima Regione, ovvero con il territorio della Regione in cui esista una sola Sezione. In casi eccezionali può comprendere il territorio di più Regioni prive di Sezioni del Sodalizio. La Sezione prende il nome della Provincia o della Regione. La Sezione che estende la competenza territoriale su più province o più regioni, prende, comunque, il nome della sede legale. Nell’intestazione potrà aggiungere “SEZIONE DI ...................... e sotto con la Regione/i o Provincia/e di ......................”.
ART. 46
(Compiti della Sezione)
Nell’ambito della circoscrizione attribuita, la Sezione svolge tutte le funzioni previste dallo Statuto, fatte salve le deroghe specificamente previste dall’articolo successivo.
Nell’ultima riunione dell’assemblea di fine anno deve portare all’ordine del giorno l’eventuale contributo suppletivo in aggiunta alla quota base, per un massimo del 50%.
ART. 47
(Albo dei Soci)
La Sezione deve tenere l’Albo dei Soci in cui vengono iscritti in ordine temporale e dal quale viene assegnato il numero della tessera sociale. L’Albo è suddiviso in base alle categorie dei Soci, ognuna delle quali segue una propria numerazione: d’Onore, Benemeriti, Effettivi, Speciali, Familiari, Simpatizzanti e Collettivi.
ART. 48
(Delegazioni)
Nelle Regioni o Province prive di sezioni, il Presidente Nazionale, su proposta del Coordinatore Territoriale, acquisito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, può istituire una Delegazione e nominare un Delegato. La Delegazione potrà esser elevata al rango di Sezione, al raggiungimento del numero minimo previsto. Il Delegato è membro di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale, senza diritto di voto.
ART. 49
(Referenti)
Nelle Province o zone in cui non è possibile istituire una Delegazione, il Presidente di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, può nominare uno o più referenti con il compito di collaborare nell’attività operativa e, soprattutto, nel settore del tesseramento.
Il Referente può essere convocato alla riunione del Consiglio Direttivo Sezionale, senza diritto di voto.
ART. 50
(Consiglio Direttivo Sezionale e Convocazione)
Il Consiglio Direttivo Sezionale rappresenta tutti Soci della stessa ed oltre ai compiti di competenza ha facoltà di farsi promotore di proposte al Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni qualvolta se ne presenta la necessità e comunque almeno una volta a trimestre, il Presidente della Sezione convoca il Consiglio, con apposito ordine del giorno, con 10 giorni di anticipo sulla data fissata. Estende l’invito, ove esistono, al Consigliere Aggiunto, al Presidente del Gruppo di Volontariato ed alla Delegata delle Dame Mauriziane.
Per ogni riunione deve essere redatto il verbale. Non sono ammesse deleghe.
In casi d’urgenza può ridurre il tempo della convocazione a 24 ore prima.
Alla prima riunione il nuovo Consiglio nomina i tre Membri della Giunta di Scrutinio, i quali nel loro seno nominano il Presidente. Nella stessa circostanza il Presidente di Sezione comunica il nominativo del Segretario sezionale prescelto ed il Consiglio nomina il Vicesegretario con funzioni di Tesoriere (non previsto nelle Sezioni con meno di 50 Soci).
ART. 51
(Cariche sociali sezionali)
Le nomine per la formazione del Consiglio Direttivo sono deliberate dall’Assemblea elettorale dei Soci della Sezione a maggioranza dei votanti, con votazione a scrutinio segreto.
Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri Sezionali, la Giunta di Scrutinio, il Segretario ed il Vicesegretario (per le sezioni con almeno 100 Soci) vengono nominati dal Consiglio Direttivo Sezionale, su proposta del Presidente della Sezione.
ART. 52
(Rinnovo e nomina delle cariche sociali)
Il rinnovo delle cariche sociali deve avvenire alla scadenza di ogni mandato e comunque non prima di un mese dalla scadenza e non oltre un mese dalla stessa. Una deroga per comprovati motivi può essere concessa dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Coordinatore.
Il Consigliere Aggiunto, rappresentante dei Soci Speciali, Familiari e Simpatizzanti, viene eletto dagli stessi, subito dopo la prima riunione del Consiglio Direttivo, in esito ad apposita convocazione da parte del Presidente di Sezione.
ART. 53
(Assemblea generale)
L’Assemblea generale ordinaria dei Soci è convocata entro il mese di febbraio di ogni anno (art. 44 dello Statuto) e provvede:
  1. all’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e della relazione morale-finanziaria del Consiglio Direttivo Sezionale;
  2. all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno in corso;
  3. all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo di cui ai numeri 1 e 2 di questo articolo, approvati dall’Assemblea Sezionale, dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Nazionale per l’ulteriore approvazione formale da parte del Consiglio Direttivo Nazionale per l’inserimento contabile di essi nel rendiconto consuntivo e nel bilancio preventivo nazionale.
Nell’impossibilità di riunire l’Assemblea entro il termine predetto, la Sezione deve trasmettere i dati essenziali del rendiconto annuale, con riserva di trasmettere la documentazione completa entro il mese di aprile successivo.
ART. 54
(Convocazione dell’assemblea ordinaria)
Le assemblee Sezionali sono convocate dal Presidente della Sezione mediante affissione all’albo Sezionale e spedizione di circolari al domicilio dei Soci almeno un mese prima di quello fissato per l’adunanza, eccezionalmente anche per telefono. All’assemblea ordinaria sono ammessi tutti i Soci che abbiano pagato la quota dell’anno precedente ed i nuovi che abbiano già pagato quella dell’anno in corso.
L’Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale.
All’Assemblea possono partecipare anche tutti i Soci non della categoria Effettivi, ma senza diritto di voto.
Il Socio effettivo impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega.
I Soci che intendono intervenire nel corso della seduta devono rappresentarlo al segretario dell’Assemblea.
Qualora un socio ammesso a parlare non si attenga all’ordine in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo gli toglie la parola.
Se nell’Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all’ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o responsabili degli incidenti ne rispondono in via disciplinare.
Le votazioni avvengono in via palese e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi. A parità di voti vale il voto del Presidente.
Nell’avviso e nelle circolari deve essere riportato l’ordine del giorno e, quando si debba procedere a nomine di cariche Sezionali, i nomi dei Soci uscenti nonché di quelli che permangono in carica.
Entro il mese di marzo di ogni anno deve essere convocata un’assemblea per l’approvazione del bilancio sezionale.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare le cariche onorarie in favore di Soci che lasciano o hanno lasciato l’incarico, in presenza di particolari benemerenze acquisite durante lo svolgimento dello stesso.
ART. 55
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea deve essere convocata dal Presidente di Sezione per casi particolari ed urgenti e quando lo richiedano i Revisori dei Conti o ne sia presentata domanda motivata, sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci, nella quale devono essere precisati gli argomenti da trattare.
La riunione deve avvenire nel termine di un mese dalla data di presentazione della domanda alla Segreteria.
L’assemblea deve essere convocata quando, per qualsiasi causa, i componenti il Consiglio Direttivo Sezionale siano ridotti almeno di due terzi.
ART. 56
(Assemblea elettorale sezionale)
La convocazione dell’assemblea elettorale deve essere rivolta ai soli Soci Effettivi e per conoscenza agli altri, ai sensi degli articoli 37, 38 e 44 dello Statuto, almeno un mese prima del giorno fissato per la seduta. All’orario terminale indicato è consentito il voto agli elettori in sala.
Nella lettera di convocazione deve essere riportato:
  • l’ora della e della seconda convocazione, tenendo presente che tra le due devono intercorrere almeno due ore;
  • la facoltà di presentare le singole candidature entro cinque giorni prima della data fissata per la consultazione, al fine di dare modo al Presidente di Sezione di preparare le schede elettorali;
  • l’orario di apertura del seggio;
  • quante sono le preferenze che si possono esprimere per il Consiglio (Presidente, Vicepresidente e Consiglieri) solo Soci effettivi e per il Consigliere Aggiunto (ove previsto) solo Soci Speciali, Familiari e Simpatizzanti;
  • in caso di impedimento può delegare un altro socio.
All’apertura dell’Assemblea elettorale il Presidente di Sezione procede all’elezione del Presidente dell’Assemblea (interpellando prima il più elevato in grado tra i presenti), al quale consegna le schede elettorali, predisposte col timbro tondo della sezione ma non firmate. Il Presidente dell’Assemblea nomina prima un Segretario dell’Assemblea e poi la Commissione di Scrutino composta da tre Membri, tra i presenti non candidati, per alzata di mano. I tre membri della Commissione di Scrutinio eleggono tra di loro il Presidente della stessa, il quale prende in consegna dal Presidente dell’Assemblea le schede elettorali ed appone la propria firma su ciascuna per l’autenticazione.
Terminata detta procedura la Commissione di Scrutinio gestisce le operazioni di voto dando di volta in volta una scheda a ciascuno dei votanti, i quali possono appartarsi per apporre i segni di preferenza, restituendo le schede ripiegate al Presidente della Commissione di Scrutinio che alla presenza dei votanti le inserisce nell’urna appositamente predisposta.
Al termine dell’orario fissato per la chiusura del seggio, il Presidente della Commissione di Scrutinio e gli altri due Membri procedono, seduta stante, all’apertura del seggio ed alla conta dei voti ed alla dichiarazione di nullità di quelle schede che presentano irregolarità.
Procedono quindi alla verbalizzazione della seduta rimettendo il verbale – al momento può essere fatto a mano per essere computerizzato successivamente – assieme alle schede di coloro che hanno votato.
Il verbale deve contenere il numero:
  • dei votanti precisando il numero delle deleghe;
  • delle schede nulle;
  • delle schede bianche;
  • dei voti riportati dai singoli candidati.
Inoltre deve riportare eventuali reclami presentati dai presenti.
Una volta sottoscritto dalla Commissione di Scrutinio, deve essere consegnato – assieme alla schede votate e rimaste – al Presidente dell’Assemblea che proclama i Soci eletti. Il Presidente uscente della Sezione, infine, porta nella sede sezionale il materiale oggetto della consultazione elettorale.
ART. 57
(Termini della consultazione elettorale e preferenze)
Le operazioni di voto si devono svolgere tra le ore 08.00 e le ore 20.00 del giorno fissato, per un minimo di 8 ore.
Coloro che hanno diritto al voto ovvero che sono in regola con il pagamento della quota, regolarizzabile anche il giorno dell’assemblea elettorale, non possono farsi rappresentare da altri Soci, ma il Socio votante può rappresentare un massimo di 3 soci convalidate da altrettante deleghe. Le preferenze che i Soci possono esprimere per l’elezione del Consiglio Direttivo sono:
  • una per il Presidente in tutte le Sezioni;
  • una per il Vicepresidente in tutte le Sezioni;
  • due per i Consiglieri (su tre previsti) nelle Sezioni con meno di 50 Soci;.
  • tre per i Consiglieri (su cinque previsti) nelle Sezioni con più di 50 Soci;
  • quattro per i Consiglieri (su 7 previsti) nella Sezioni con almeno 300 Soci;
  • una per il Consigliere Aggiunto (ove previsto) in tutte le Sezioni.
Il Presidente della Sezione in cui viene eletto anche il Consigliere Aggiunto deve approntare due tipi di schede di diverso colore:
  • una per i Soci effettivi che eleggono il membri del Consiglio;
  • una per i Soci non effettivi che eleggono il Consigliere Aggiunto.
Ad avvenuta elezione il Presidente neo eletto (o confermato) deve inviare il verbale delle elezioni al Presidente Nazionale, per l’approvazione.
ART. 58
(Pubblicità dell’assemblea e Validità)
Stralcio delle disposizioni che regolano le Assemblee nonché l’elenco dei Soci che hanno diritto di parteciparvi ai sensi dell’articolo successivo, deve essere affisso all’ingresso della sala in cui si riunisce l’assemblea.
Le assemblee sono valide quando siano presenti la maggioranza dei Soci che hanno diritto al voto in prima convocazione e con qualsiasi percentuale in seconda convocazione.
ART. 59
(Ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria)
Le assemblee deliberano sugli argomenti posti all’ordine del giorno, i quali devono essere specificatamente indicati. Quelli iscritti con indicazioni generiche non possono dare luogo a votazioni ed a deliberazioni. La data e l’ora di convocazione delle assemblee, nonché l’ordine del giorno delle stesse, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Sezionale. I soci possono chiedere che siano iscritti argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria con domanda motivata sottoscritta da almeno venti Soci, presentata in Segreteria entro un mese prima della data fissata per l’assemblea.
ART. 60
(Deliberazioni dell’assemblea)
Le deliberazioni delle assemblee sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi tassativamente indicati. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto ed ai regolamenti impegnano tutti i Soci della Sezione, ancorché essi risultino assenti o dissenzienti.
ART. 61
(Durata delle cariche sociali)
La cariche sociali elettive e non elettive hanno la durata di quattro anni. La cessazione avviene per ultimato periodo, dimissioni o rimozione.
Qualora nel Consiglio Nazionale o nei Consigli sezionali venga a mancare un membro, subentra, fino alla scadenza del mandato, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di questi, il Presidente presceglie altro Socio e lo sottopone al giudizio del Consiglio Nazionale.
In mancanza di altro Socio del Consiglio sezionale, il Presidente di Sezione presceglie altro socio della sezione, che sentito il Consiglio Direttivo, lo segnala al Presidente Nazionale per l’approvazione.
Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale eventualmente eletto in surroga di altro decaduto dalla carica prima della scadenza normale, cessa dall’incarico quando sarebbe cessato colui che ha sostituito.
Se viene a mancare oltre la metà dei Soci, la Sezione deve essere commissariata dal Presidente Nazionale, al quale deve essere fatta immediata segnalazione. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica dall’Assemblea dei Soci.
ART. 62
(Commissario Straordinario)
Nei casi di istituzione della Sezione e di scioglimento del Consiglio sezionale, il Presidente Nazionale nomina un Commissario Straordinario, il quale gestisce in modo autonomo la Sezione sino all’elezione del nuovo Consiglio Sezionale per il quale deve convocare l’Assemblea elettorale entro il termine massimo di tre mesi.
Col commissariamento decadono tutte le cariche sociali, ma il Commissario può confermare l’incarico al segretario sezionale o nominarne un altro.
Può essere nominato Commissario Straordinario il Presidente di Sezione uscente e qualsiasi altro Socio, anche di altra Sezione.
ART. 63
(Nomina del Segretario e delle Commissioni)
Nella prima riunione del Consiglio il Presidente nomina il Segretario sezionale. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di nominare quelle Commissioni che riterrà opportune, designandone il Presidente. Possono far parte delle Commissioni anche i non Soci.
Le Commissioni saranno di regola presiedute da un Consigliere Sezionale.
Il Presidente della Sezione, i Vice Presidenti ed il Segretario, hanno facoltà di assistere alle sedute delle Commissioni.
ART. 64
(Convocazione del Consiglio Direttivo Sezionale)
Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato dal Presidente come previsto dall’art. 50 mediante invito da comunicare ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della riunione. La convocazione del Consiglio Direttivo Sezionale può essere chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con richiesta, da consegnare in Segreteria, nella quale devono essere specificatamente indicati gli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro quindici giorni. In ogni caso gli avvisi devono contenere l’ordine del giorno.
Il Consigliere che non partecipa alla riunione del Consiglio per tre volte consecutive o per tre quarti di esse nel corso del mandato senza giustificato motivo, decade dall’incarico previa decisione in tal senso del Consiglio stesso.
ART. 65
(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo Sezionale delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Gli argomenti devono essere tassativamente indicati. Quelli inseriti con indicazione generica non possono dar luogo a votazione o deliberazione.
ART. 66
(Ufficio di Presidenza)
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Esso attende alla conservazione del patrimonio sezionale, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Sezionale e dell’Assemblea, provvede ad adempimenti nei casi d’urgenza e vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Il Presidente redige al termine di ogni anno la relazione morale e finanziaria da presentare all’Assemblea previa approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Le cariche di segretario e tesoriere possono essere affidate ad un solo socio.
ART. 67
(Verbali delle riunioni)
Delle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, a cura del Segretario Sezionale, è redatto verbale da trascrivere su apposito registro e da presentare al Consiglio Direttivo Sezionale nella prima riunione successiva. Di ogni verbale dovrà essere inviata copia alla sede nazionale entro una settimana dalla data della riunione.
È consentita la compilazione informatizzata del verbale (computer) incollandone e vidimandone copia nell’apposito registro.
ART. 68
(Delegato all’assemblea nazionale)
Il Presidente di Sezione è di diritto il Delegato all’Assemblea Nazionale. In caso di assenza o di impedimento può delegare altro Consigliere che rimane in carica per tutta la durata dell’Assemblea Nazionale.
Il Coordinatore interregionale può rappresentare i Delegati impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea Nazionale.
Il Delegato ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle deliberazioni dell’Assemblea Sezionale ed alle istruzioni ricevute dal Consiglio Direttivo di cui fa parte e rappresenta la Sezione in seno all’Assemblea Nazionale con i medesimi poteri del delegato di diritto.
ART. 69
(Giunta di Scrutinio e Compiti)
A norma dell’art. 7 dello Statuto, la Giunta Sezionale di Scrutinio ha il compito di accertare l’esistenza e la validità dei titoli dell’aspirante Socio, cura lo spoglio della domanda ed esprime su ciascuna il proprio motivato parere.
Oltre quanto previsto dai successivi articoli dal 42 al 48, la Giunta di scrutinio, composta da tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ha il compito di esaminare tutte le situazioni che riguardano l’ammissibilità dei Soci, la regolarità della loro elezione nelle cariche e negli organismi sociali, con riferimento alle norme previste dallo Statuto. I componenti della Giunta di Scrutinio possono far parte del Collegio elettorale in occasione delle Assemblee straordinarie e dei Consigli riunitisi per le elezioni del Presidente.
Il componente della Giunta che non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica. La Giunta può essere composta anche dai soci che già rivestono altra carica sociale.
L’ammissione dei Soci deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei membri della Giunta.
L’esame delle domande degli aspiranti Soci deve normalmente avvenire nel termine di 15 giorni dalla presentazione in Segreteria.
Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di rinviare alla Giunta giudizi negativi controversi su domande d’iscrizione.
Nell’esame delle domande la Giunta di Scrutinio deve accertare se il richiedente sia precedentemente decaduto dalla qualità di Socio per morosità ed in caso affermativo trasmettere la domanda al Consiglio Direttivo Sezionale.
ART. 70
(Motivi di ripulsa del socio)
I motivi che impediscono l’accoglimento delle domande di ammissione al Sodalizio devono essere notificati all’interessato come previsto dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di trattamento dei dati personali. A tal fine il rapporto nel quale il Presidente della Giunta di Scrutinio deve indicare i motivi della ripulsa e deve essere conservato nella Segreteria Sezionale, con la prescritta riservatezza, a disposizione degli aventi diritto all’accesso agli atti. Nel caso di istanza d’accesso si applicano le procedure previste dalla normativa richiamata.
TITOLO V » COLLEGI NAZIONALI E SEZIONALI
ART. 71
(Collegio dei Revisori dei Conti)
II Collegio dei Revisori di Sezione ha composizione, poteri e mansioni analoghe a quelle previste negli articoli 39 e 45 dello Statuto per il Collegio Nazionale.
ART. 72
(Compiti dei Revisori)
I Revisori dei Conti devono controllare che i bilanci consuntivi e preventivi approntati dal Segretario, verificando che i titoli di spesa e di riscossione siano accompagnati dai relativi documenti.
I Revisori dei Conti hanno facoltà di verificare il Registro di Cassa ed i relativi titoli, apponendo di volta in volta un visto di controllo. Tale visto è vincolante alla scadenza del 1º semestre, a chiusura dell’anno sociale ed al passaggio di consegne tra i Presidenti Nazionali cedente e subentrante.
ART. 73
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri di Sezione ha composizione, poteri e mansioni analoghe a quelle previste negli art. da 46 a 49 dello Statuto per il Collegio Nazionale.
TITOLO VI » DISCIPLINA
ART. 74
(Provvedimenti disciplinari)
I provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 49 dello Statuto sono:
  1. il RICHIAMO per motivi di lieve entità;
  2. la CENSURA;
  3. la SOSPENSIONE da uno a sei mesi;
  4. la RADIAZIONE;
  5. la RIMOZIONE dall’incarico.
Vengono adottati secondo le competenze indicate dall’articolo stesso. Essi hanno carattere prevalentemente morale. Tuttavia possono incidere sul diritto a conservare le cariche sociali e la qualifica di socio.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei seguenti comportamenti:
  1. inosservanza dello Statuto nonché disposizioni regolarmente e legittimamente impartite dagli organi statutari dell’ANNV;
  2. manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi delle Istituzioni facenti parte dell’ANNV.
ART. 75
(Procedure disciplinari)
Le procedure disciplinari sono di competenza del Collegio dei Probiviri, eccezion fatta per il provvedimento di RICHIAMO riconducibile ad infrazioni di lievi entità, che può essere adottato da chi riveste una carica sociale sopraordinata. Tutte debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell’azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati dallo Statuto e di usare ogni forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all’Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della censura, della sospensione, dell’espulsione e della rimozione dall’incarico sono le seguenti:
  1. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi;
  2. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate;
  3. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
  4. trasmissione degli atti al Presidente di Sezione e, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale. Quest’ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa;
  5. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare;
  6. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.
ART. 76
(Procedura per gli organi consultivi)
Il Collegio dei Probiviri sezionale inviterà per iscritto – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – i soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 63 del presente Regolamento.
I pareri del Collegi dei Probiviri, sezionale e nazionale, sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine inverso del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate entro il termine fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell’azione disciplinare.
ART. 77
(Ricorsi)
Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all’art. 50 dello Statuto.
I destinatari del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari.
L’esito del ricorso sarà comunicato all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
TITOLO VII » RICOMPENSE
ART. 78
(Attestati di Merito)
Sono un riconoscimento per i Soci e Socie che si sono distinti nel campo operativo, sociale, organizzativo, del proselitismo e collaborativo, evidenziando attaccamento all’Istituzione, senso del dovere, passione, entusiasmo ed altre doti non comuni.
Il Presidente Nazionale, di sua iniziativa o su proposta dei Coordinatori o dei Presidenti di Sezione, può concedere a soci ed eccezionalmente ad altri:
  • ATTESTATI DI BENEMERENZA
  • ENCOMI SEMPLICI e SOLENNI
  • LODI ed ELOGI SCRITTI
I Presidenti di Sezione ed i Coordinatori possono concedere Attestati di Elogio e di Lode.
ART. 79
(Attestati di Benemerenza)
È un riconoscimento che può essere concesso dal Presidente Nazionale in favore di Enti, persone e Soci che si sono distinti per attaccamento all’Istituzione o per notevole azione organizzativa o per elevata attività di proselitismo o per aver procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di rilievo. Possono essere segnalati dai Presidenti di Sezione e dai Coordinatori territoriali. Il conferimento dell’Attestato di Benemerenza non attribuisce la qualità di Socio.
ART. 80
(Medaglia di Fedeltà Associativa)
Ai Soci che hanno compiuto 5 anni, 10 anni e 15 anni di iscrizione al Sodalizio viene concessa dal Presidente Nazionale, rispettivamente la Medaglia di Bronzo, d’Argento e d’Oro per Fedeltà Associativa, accompagnata dal relativo Diploma. La Medaglia è a richiesta dell’interessato, presentata al Presidente di Sezione.
Per i componenti del Consiglio Nazionale e del Consiglio Sezionale (compresi i Segretari e Vicesegretari), i Coordinatori ed i Revisori dei Conti, i periodi per ottenere le Medaglie sono ridotti di un terzo.
ART. 81
(Attestato di Lunga Presidenza)
Ai Presidenti di Sezione che hanno svolto tale incarico per almeno due mandati, disimpegnandosi bene in tutto, il Presidente Nazionale può rilasciare un Attestato di merito di “Lunga Presidenza”.
TITOLO VIII » AMMINISTRAZIONE
ART. 82
(Patrimonio sezionale)
Le norme riguardanti l’amministrazione del patrimonio ed il funzionamento burocratico delle Sezioni, saranno dettate dal Consiglio Nazionale e le Sezioni dovranno strettamente attenervisi sotto la responsabilità solidale dei componenti di ciascun Consiglio Direttivo Sezionale.
In caso di scioglimento di una sezione, il patrimonio passa alle sezione, o in proporzione alle Sezioni, in cui confluiscono i soci. In caso negativo passa alla Presidenza Nazionale.
ART. 83
(Bilancio)
Ogni Sezione alla data dei 31 dicembre di ogni anno deve compilare il bilancio consuntivo e sotto la data del 1º gennaio successivo il bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci devono essere inviati alla Presidenza Nazionale – come da modello previsto – entro il 31 marzo successivo, termine entro il quale devono essere versate a detta Presidenza metà della quota base di ciascun socio.
ART. 84
(Documentazione)
A cura del Presidente, coadiuvato dal Segretario, la Sezione deve impiantare:
  1. Albo dei Soci suddiviso per categorie;
  2. Registro di Cassa;
  3. Bollettario(o Bollettari) per le quietanze;
  4. Inventario dei mobili e di quant’altro appartiene al patrimonio della Sezione;
  5. Raccolta delle circolari o direttive della Presidenza Nazionale;
  6. Raccolta delle pubblicazioni della Presidenza Nazionale;
  7. Raccolta delle circolari del Presidente della Sezione;
  8. Cartelle per la raccolta della corrispondenza d’ufficio;
  9. Fotografie del Presidente della Repubblica, del Presidente Nazionale e della (o delle) Personalità cui è eventualmente intitolata la Sezione.
ART. 85
(Materiale Associativo)
La produzione del materiale associativo riservato alla Presidenza Nazionale, la quale può stipulare una o più convenzioni con ditte specializzate, Se le convenzioni prevedono il copyright, nessuno può riprodurre oggetti e materiali diversi compresi nella stipula o nel relativo catalogo. Le Sezioni possono produrre oggetti non compresi nella convenzioni nazionali, previo nulla osta della Presidenza Nazionale.
ART. 86
(Scioglimento di sezione o Delegazione)
La Sezione può essere sciolta dall’assemblea qualificata dei soci (3/4) e per decisione della maggioranza espressa dagli stessi.
Può essere sciolta d’autorità dal Presidente Nazionale in caso di gravi negligenze o per aver deviato dai principi del Sodalizio previsti dall’art. 4 dello Statuto.
La Delegazione può essere sciolta per decisione del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, sentito il parere del Coordinatore e del Presidente Nazionale.
I motivi dello scioglimento della Delegazione devono riferirsi ad inattività, perdita di soci al di sotto del minimo previsto, gravi irregolarità amministrative o gestionali ovvero altre gravi inadempienze.
I Soci della Delegazione sciolta passano tutti direttamente alla Sezione dalla quale dipendeva. E così la Bandiera, il carteggio ed altri beni della stessa.
I Soci della Sezione che viene sciolta passano alla Sezione più vicina della stessa Regione, alla quale passano anche la Bandiera o/e Labaro, il carteggio ed altri beni della stessa. I fondi passano alla Presidenza Nazionale che può destinarli alla Sezione di acquisizione dei Soci.
ART. 87
(Entrate dell’Associazione)
Le entrate dell’Associazione e delle Sezioni derivano da:
  • quote sociali;
  • contributi del Ministero della Difesa;
  • contributi di Enti locali e privati;
  • contributi suppletivi dei Soci a favore della Sezione, eventualmente determinati dall’Assemblea degli stessi, anno per anno, in aggiunta alla quota annuale, nella misura massima del 40% di detta;
  • eventuali lasciti.
Le Sezioni versano alla Presidenza Nazionale il 50% delle quote per le spese di gestione e le pubblicazioni istituzionali.
ART. 88
(Manifestazioni)
Le Sezioni possono promuovere ed organizzare manifestazioni nell’ambito della propria competenza territoriale, dandone notizia al Coordinatore territoriale ed alla Presidenza Nazionale.
Quando le manifestazioni sono tese a reperire fondi con finalità assistenziali o per altri motivi, deve richiedere l’autorizzazione alla Presidenza Nazionale almeno due mesi prima dell’evento.
Per l’organizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere, il Presidente di Sezione, previo parere favorevole del Consiglio Sezionale, può costituire un “Comitato Organizzatore”.
ART. 89
(Organi di stampa)
La Presidenza Nazionale pubblica il notiziario trimestrale “Il Mauriziano” e lo trasmette alle Sezioni ed a tutti i Soci direttamente e gratuitamente presso i rispettivi indirizzi. Sul notiziario vengono riportate le delibere di rilievo del Consiglio Nazionale, le manifestazioni delle Sezioni ed altro. “Il Mauriziano” è l’organo ufficiale dell’Associazione.
La Presidenza Nazionale realizza anche un Calendario Storico Mauriziano ed ha pubblicato la “Storia dell’Associazione Nastro Verde” (Edizione 2016).
ART. 90
(Raduni e Feste celebrative)
I Raduni e le feste celebrative hanno il principale scopo di mantenere e sviluppare i vincoli di fraternità, amicizia, solidarietà e cameratismo tra i Soci.
I Raduni nazionali previsti annualmente dallo Statuto possono essere dilazionati in costanza di situazioni economiche e contingenti. Essi devono essere bilanciati in modo che vengano svolti alternativamente al centro nord ed al centro sud.
In concomitanza dei raduni possono essere organizzati convegni ed altre manifestazioni. Potrà essere convocata anche l’assemblea nazionale e/o la riunione del Consiglio Nazionale.
In sede locale le sezioni possono organizzare, previo parere favorevole del Presidente Nazionale, raduni nell’ambito dei rispettivi territori. Parimenti possono organizzare Raduni Interregionali, d’intesa con il Coordinatore territoriale e le sezioni interessate.
ART. 91
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Associazioni non commerciali e senza fini di lucro con particolare riferimento al D.P.R. n. 460 del 4.12.1966.
ART. 92
(Allegati esplicativi)

  1. Bandiera sociale
  2. Labaro mauriziano
  3. Loghi mauriziani
  4. Uniformi
  5. Sopracolletti
  6. Domanda di iscrizione
  7. Tessere sociali
  8. Schede elettorali

, coordinate dai rispettivi Coordinatori Territoriali.

a favore del sodalizio,

(Es. E-029-RM)